Prima Sezione: esito sessione udienze odierna
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2020, presentato, in data 25 giugno 2020, dalla società USD Corato Calcio 1946 nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera della LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 giugno 2020, emessa in forza della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020, nei limiti di cui al ricorso, nonché ogni altro provvedimento presupposto e connesso; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio;
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2020, presentato, in data 26 giugno 2020, dalla A.S.D. Grumentum Val d’Agri contro la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND) e il Dipartimento Interregionale FIGC-LND, con notifica anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, pubblicata con il C.U. n. 114 del 19 giugno 2020, in particolare, nella parte in cui “ha deliberato di approvare la tabella dei punteggi delle Società retrocesse per gli eventuali “ripescaggi” nel Campionato di Serie D 2020/2021, di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale, da ritenersi valida ad ogni effetto, tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito con Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 58 del 28 Novembre 2019”, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND;
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2020, presentato, in data 1 luglio 2020, dalla A.S.D. UP Comunale Tavagnacco contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della delibera emanata dal Consiglio Federale FIGC, nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in occasione della riunione del 25 giugno 2020 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 231/A del 26 giugno 2020, avente ad oggetto "Modalità di conclusione del campionato di serie A Femminile TIMVISION nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020", nella parte in cui prevede l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia alla FC Juventus S.p.A., l’accesso alle competizioni internazionali della FC Juventus S.p.A. e della S.S.D. ARL Fiorentina Women'S F.C., nonché la retrocessione della ricorrente e della S.S.D. ARL Orobica Calcio Bergamo al Campionato di Serie B “in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2", nonché di ogni atto presupposto, annesso, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per la società sportiva ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
I suddetti tre ricorsi sono stati depositati presso il Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 218 del D.L. 34/2020.