Prima Sezione: esito sessione di udienze odierna
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA RESPINTO il ricorso presentato il 22 agosto 2017 dalla A.S.D. Muravera contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e nei confronti della A.S.D. Sporting Fulgor per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti (delibera Consiglio direttivo L.N.D., di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto; atto della Co.Vi.So.d., di data e contenuto sconosciuti, mediante il quale è stato espresso il parere favorevole all'accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Sporting Fulgor; deliberazione del Presidente della LND - dipartimento interregionale - di cui al C.U. n. 12 dell'11 agosto, limitatamente alla parte in cui ha inserito la A.S.D. Sporting Fulgor nel girone H, per la stagione 2017/2018, del Campionato Nazionale Serie D e non la ricorrente Muravera nel girone G, o altro diverso girone, del medesimo campionato), con i quali è stata stabilita la composizione dell’organico delle squadre partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, per la stagione 2017/2018, con esclusione della stessa società ricorrente;
HA RESPINTO il ricorso presentato il 29 agosto dalla società Civitanovese calcio s.s.d. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro il C.R. Marche F.I.G.C.-L.N.D., avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche F.I.G.C.-L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 9 dell'11 agosto, con la quale è stata respinta la domanda, presentata dalla società ricorrente, di riammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza s.s. 2017/2018 ovvero, in subordine, a quello di Promozione, per la medesima stagione sportiva, con iscrizione d'ufficio, sempre in sovrannumero, del sodalizio de quo, al Campionato di Prima Categoria s.s. 2017/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato il 1° settembre 2017, dalla società ASD Corigliano Calabro contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro il C.R. Calabria F.I.G.C.- L.N.D. e la società ASD Luzzese Calcio 1965, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo del ripetuto C.R. Calabria F.I.G.C.-L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 13 del 2 agosto u.s., con la quale è stata ammessa al Campionato di Eccellenza, per la stagione sportiva 2017/2018, la ASD Luzzese Calcio, pur asseritamente in difetto di alcuni dei requisiti inderogabilmente prescritti dal suddetto Comunicato Ufficiale, mentre non è stata accolta, per apparente mancanza di posti disponibili, la domanda di ripescaggio al Campionato medesimo, presentata dalla odierna ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;