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Prima Sezione: esito sessione di udienze odierna

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) ha respinto il ricorso presentato dal sig. Luca Sarsano per l'annullamento della decisione di cui alla delibera n. 44 del 20 febbraio 2018, comunicata in data 10 marzo 2018, assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello della Associazione Italiana Arbitri (A.I.A. – F.I.G.C.), con la quale, nel respingere il ricorso promosso dal medesimo sig. Sarsano contro la decisione di primo grado (delibera n. 19 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale - CDN), è stata confermata la sanzione della sospensione di 5 mesi, dal 27 novembre 2017 al 26 aprile 2018, per la violazione dell'art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del Regolamento dell'AIA, in relazione alla violazione degli oneri di amministrazione e gestione della Sezione AIA di competenza, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale;

 

2) ha dichiarato in parte innammissibile e in parte infondato, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso presentato dal sig. Luca Sarsano, per l'annullamento della decisione di cui alla delibera n. 44 del 20 febbraio 2018, comunicata il 10 marzo 2018, assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A. – F.I.G.C.), con la quale, nel respingere il ricorso promosso dallo stesso sig. Sarzano contro la decisione di primo grado (delibera n. 20 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale – CDN), è stata confermata la sanzione della sospensione di 5 mesi, dal 27 aprile 2018 al 26 settembre 2018, per la violazione dell'art. 40, commi 1, 2, 3, lett. a), del Regolamento dell'AIA e dell'art. 6, comma 1, delle norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, per aver designato, di sua esclusiva iniziativa, il non previsto quarto ufficiale di gara sia nella gara finale di "giovanissimi B provinciali", sia nella gara finale di "allievi B provinciali", giocate in località Peschiera Borromeo in data 29 aprile 2017, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) e lett. c), delle norme di Disciplina, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

 

3) ha accolto il ricorso presentato dalla società SS Racing Club Fondi S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti della Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l. e della società Calcio Catania S.p.a., per l’impugnazione del C.U. n. 122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, di ogni atto presupposto e connesso, quindi anche eventualmente del C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 e del C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché di ogni atto successivo e connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti 2018/2019. Per l’effetto, ha ordinato l’ammissione della ricorrente SS Racing Club Fondi S.r.l. alla fase dei quarti di finale del “Campionato Berretti” 2017/2018.

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