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Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze

COLLEGIO DI GARANZIA

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Vito Branca, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2023, presentato, in data 15 gennaio 2023, dalla U.S. Pistoiese 1921 SSDARL contro la F.C. Forlì S.r.l. e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 079/CSA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, e notificata il 16 dicembre 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Forlì S.r.l., è stata annullata l'impugnata pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 novembre 2022, che aveva statuito la ripetizione della gara U.S. Pistoiese 1921 SSDARL - F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dall'arbitro, e, per l'effetto, è stata disposta l'omologazione del risultato, ottenuto sul campo, della predetta gara; per l’effetto, ha confermato la decisione impugnata; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

2) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2023, presentato, in data 3 febbraio 2023, dal sig. Andrea Bordonali contro la Federazione Italiana Bocce (FIB) e il Comitato Regionale FIB del Lazio, nonché nei confronti della Corte Federale d'Appello della FIB, per la riforma della sentenza n. 9/2022 della Corte Federale d’Appello della FIB, resa nel procedimento n. 2/2022 e comunicata il 5 gennaio 2023, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la sentenza n. 2 del Tribunale Federale della FIB del 21 ottobre 2022, che ha rigettato il ricorso del sig. Andrea Bordonali avverso le "convocazioni dei campionati italiani 2022 Raffa cat. B-C maschile e femminile del Comitato Regionale del Lazio, a firma del Responsabile della Tecnica Regionale, sig. Fabio Felici, pubblicate in data 26 settembre 2022"; per l’effetto, ha confermato la decisione impugnata; ha, altresì, condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIB;

3) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2023, presentato, in data 15 febbraio 2023, dalla S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. contro la A.S.D. L84 s.r.l. e contro il sig. Lucas Defreitas Siqueira, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Divisione Calcio a Cinque, con notifica effettuata anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 113/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 16 gennaio 2023, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla predetta società, è stata confermata la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 454 del 9 gennaio 2023, a sua volta reiettiva del ricorso della medesima istante contro la regolarità della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. del 30 novembre 2022; per l’effetto, ha confermato la decisione impugnata; ha, altresì, condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita;

4) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2023, presentato, in data 2 marzo 2023, dal Centro Universitario Sportivo Cagliari Associazione Sportiva Dilettantistica contro la Virtus Roma Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con notifica anche alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello presso la FIPAV, pubblicata con C.U. n. 08 del 1° febbraio 2023, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stato integralmente confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione resa sul C.U. n. 13 del 12 gennaio 2023, che ha dichiarato inammissibile l’istanza avverso l’omologa della gara BM n. 7174 del 7 gennaio 2023 (tra Armundia Virtus Roma e CUS Cagliari), disponendo l'omologazione del risultato maturato sul campo (3-2 a favore della Virtus Roma) in relazione al suddetto incontro; per l’effetto, ha confermato la decisione impugnata; nulla per le spese;

5) ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2023, presentato, in data 7 marzo 2023, dalla A.S.D. Accademia Trapani contro la Polisportiva Dilettantistica Iccarense e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 318 CSAT 21 del 23 febbraio 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta Società istante avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 291 del 7 febbraio 2023, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva Dilettantistica Iccarense, è stata irrogata, in primo grado, alla odierna istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara A.S.D. Accademia Trapani - Pol. Dil. Iccarense del 29 gennaio 2023; per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata; nulla per le spese.

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