Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2022, presentato, in data 1° ottobre 2022, dal sig. Manuel Fabrizio Cazzari, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD "Mario Siddi" Cronometristi di Sassari, contro la Federazione Italiana Cronometristi (FICr) avverso la sentenza n. 2/2022 CFA, emessa dalla Corte di Appello Federale della FICr in data 27 luglio 2022, nel procedimento sub n. 1/2022 R.R.T., e pubblicata in data 2 settembre 2022, con la quale, nel rigettare l'appello del suddetto ricorrente, è stata confermata integralmente la sentenza n. 4/2022 TFN, assunta dal Tribunale Federale della FICr in data 10 giugno 2022 e depositata il 20 giugno 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del medesimo istante avverso la delibera n. 43/2022 del Consiglio Federale, comunicata con nota federale del 6 aprile 2022; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate In €2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente;
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2022, presentato congiuntamente, in data 15 novembre 2022, dalla S.S.D. Handball Erice a r.l. e dalla A.S.D. Ariosto Pallamano Ferrara contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), per l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGH, all'esito del Proc. n. 1/2022 R.G. CAF, depositata in data 17 ottobre 2022 e pubblicata il successivo 18 ottobre 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata l'inammissibilità, "per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 55 comma 2 del R.G.D.", del ricorso promosso dalle suddette ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale della FIGH, emessa all'esito del Proc. n. 3/2022 R.G. Trib. e pubblicata in data 28 giugno 2022, che aveva dichiarato inammissibili per mancanza di interesse i ricorsi delle medesime ricorrenti per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 10 aprile 2022, resa nota con Circolare n. 13/2022 del 14 aprile 2022, con la quale sono state approvate determinazioni inerenti all’attività agonistica s.s. 2022/2023, medio tempore trasposte all’interno del Vademecum 2022/23, con riguardo alle c.d. “DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE”, nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi delle società ricorrenti, ivi compresi - per quanto occorrer possa - la delibera del Consiglio Federale del 5 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Vademecum 2021/2022, con riguardo alle “disposizioni particolari serie a1 femminile” e l’art. 55, comma 6, del regolamento organico, se interpretato in contrasto con le disposizioni ed i principi richiamati in narrativa; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in €2.500,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte ricorrente, in favore della resistente FIGH;
- ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2022, presentato, in data 26 novembre 2022, dalla Paganese Calcio 1926 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0039/CFA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, il 28 ottobre 2022 e comunicata alla suddetta istante in pari data, reiettiva del reclamo della predetta società avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0043/TFN-SD/2022-2023 del 23 settembre 2022, con la quale era stata inflitta, al club medesimo, la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00), a titolo di responsabilità diretta, a mente dell'art. 6, comma 1, del CGS; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in €3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC;
- ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2022, presentato, in data 2 dicembre 2022, dalla ASD Ecocity Futsal Genzano contro la Società ASD Lazio Calcio a 5, nonché contro la Divisione Calcio a 5 FIGC-LND, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 032/CSA del 4 novembre 2022, che ha respinto il reclamo della suddetta ricorrente, nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata con C.U. n. 099/DIV del 6 ottobre 2022, con le quali è stato respinto il ricorso della predetta società, con omologazione del risultato della gara S.S. Lazio – Ecocity Futsal Genzano del 24 settembre 2022, valevole per il Campionato Maschile di Serie A2; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in €3.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente costituita in favore della ricorrente;
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2022, presentato, in data 8 dicembre 2022, dalla Società Sportiva A.S.D. Gema 2016 contro la A.S.D. Trecchina 2021, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Basilicata della FIGC - LND, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Basilicata FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 46 del 9 novembre 2022, con la quale, nell'accogliere il ricorso proposto dalla intimata A.S.D. Trecchina 2021, è stata annullata, senza rinvio, la decisione adottata dal Giudice Sportivo, riportata nel C.U. n. 38 del 21 ottobre 2022, che, in accoglimento del ricorso della suddetta ricorrente A.S.D. Gema 2016, aveva disposto di non omologare il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara Trecchina 2021 - Gema 2016, assegnando gara persa alla società Trecchina 2021, con il risultato di 0-6; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in €2.000,00, oltre accessori di legge, a carico della ricorrente, in favore di ciascuna parte resistente costituita.