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Prima Sezione: esito odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) ha accolto e, per l'effetto, ha rinviato alla CFA FIGC, per i provvedimenti relativi all'applicazione di una diversa sanzione,  il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dalla società ASD Aprilia Racing Femminile nei confronti della ASD Napoli Femminile, con notifica nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della FIGC/Divisione Calcio Femminile, per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 1 febbraio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 300,00 e l’inibizione, a carico del dirigente accompagnatore sig. Italo Palmieri, per quattordici giorni, senza disporre l’assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo;

 

2) ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2019, presentato, in data 2 marzo 2019, dalla SSD Fidelis Andria 2018 S.r.l. avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con dispositivo di cui al C.U. n. 095/CSA del 14 febbraio 2019 e con motivazioni di cui al C.U. n. 103/CSA (2018/2019) del 28 febbraio u.s., che ha irrogato la sanzione della "squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse", per la violazione dell'art. 11, comma 3, CGS FIGC e ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. f), e 36 bis, comma 4, CGS FIGC;

 

3) ha accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e, con esso, di ogni provvedimento conseguente, pregiudizievole per la parte ricorrente, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2019, presentato, in data 6 marzo 2019, dalla società Volley Leverano SSD contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), nonché contro la A.S. Volley Ball Club Mondovì srl, avverso il provvedimento della Corte Sportiva d’Appello della FIPAV, pubblicato sul C.U. n. 6 dell’11 febbraio 2019 ed in pari data affisso all’albo, che, nel respingere il reclamo della società ricorrente, ha confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale della FIPAV in data 24 gennaio 2019, che ha deliberato di omologare la gara Sinergy Mondovì – BBC Leverano con il risultato di 3-0, con parziali 25/00, 25/00, 25/00, nonché di penalizzare di tre punti in classifica – campionato serie A2 maschile - la società Leverano, nonché di infliggere alla medesima la multa di euro 1.500,00, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare nonché della Circolare di indizione dei Campionati Nazionali 2018/2019 della FIPAV; per l'effetto, ha disposto la rimessione degli atti agli organi federali competenti. 

 

4) ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2019, presentato, in data 20 marzo 2019, dalla ASD Atletico Oristano CF contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Sportiva di Appello presso la FIGC, nonché contro la ASD Riozzese, avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello presso la FIGC, di cui al C.U. n. 099/CSA FIGC (2018/2019), pubblicato in data 21 febbraio 2019, con la quale, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la LND - Dipartimento Calcio Femminile (C.U. n. 37 del 19 dicembre 2018), che aveva comminato alla società Riozzese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di € 500,00, sono state annullate le sanzioni inflitte in capo alla suddetta società.

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