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Prima Sezione dichiara inammissibile ricorso Corigliano Calabro contro FIGC e ASD Roccella

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna e presieduta dl prof. Mario Sanino, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, in data 17 settembre 2020, dalla ASD Corigliano Calabro contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la ASD Roccella, per l'impugnazione, in parte qua, della decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 008/2020-2021 Registro Decisioni e n. 186-187/2019-2020 Registro Reclami del 10 settembre 2020, con la quale -  in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC, emessa con C.U. n. 183/TFN - SD 2019/2020 del 12 agosto 2020, che aveva inflitto all'ASD Roccella la penalizzazione di 1 punto in classifica nel campionato di Serie D - Girone I, stagione sportiva 2019/2020, con conseguente retrocessione del predetto club in Eccellenza 2020/2021 - è stato accolto il reclamo della società intimata, con annullamento delle relative sanzioni e ripristino, pertanto, della classifica finale del Campionato di Serie D - Girone I 2019/2020, così sancendo la salvezza dell'ASD Roccella e la retrocessione dell’ASD Corigliano Calabro; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e successivo, ivi inclusi il C.U. FIGC - LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il C.U. FIGC-LND n. 20 del 16 settembre 2020.

Il Collegio ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

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