Prima Sezione, i dispositivi di sei udienze
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal Presidente Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 6 agosto 2019, dalla A.S.D. Scuola Calcio Astigiana contro il Comitato Regionale Piemonte - Val D’Aosta della FIGC LND per l’annullamento della delibera del 19 luglio 2019, di mancata disamina della domanda di ammissione ai Tornei/Campionati Regionali under 14, 15, 16, 17, contenuta nel C.U. n. 3, emesso dal C.R. Piemonte Val D’Aosta della FIGC LND, e della successiva delibera di non accoglimento del ricorso in autotutela, contenuta nel C.U. n. 5 del 26 luglio 2019; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente Comitato Regionale Piemonte - Val D’Aosta della FIGC LND;
2) Ha rinviato a data da destinarsi la discussione del ricorso presentato il 9 agosto 2019 dalla società A.D.C. SS Maceratese 1922 contro la delibera del C.R. Marche - LND FIGC, contenuta nel C.U. n. 7 del 23 luglio 2019, nel quale, sotto la voce “Graduatorie definitive completamento organici stagione sportiva 2019/2020”, sono state approvate le graduatorie di merito per l’attribuzione di posti eventualmente disponibili a completamento degli organici per la stagione sportiva 2019/2020, nonché avverso la delibera dello stesso C.R. Marche - LND FIGC, contenuta nel C.U. n. 10 del 2 agosto 2019, nel quale è stato stabilito che, “considerata la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza della U.S. Pergolese A.S.D., viene ammessa al campionato regionale di Eccellenza ed iscritta d’ufficio anche alla Coppa Italia di Eccellenza la seguente società: 932338 A.S.D. Atletico Azzurra Colli”;
3) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 12 agosto 2019, dalla società SSD Viareggio 2014 a r.l. avverso la delibera del Consiglio direttivo della FIGC-LND Toscana del 24 luglio 2019, pubblicata con il C.U. n. 5/2019, con la quale la società ricorrente è stata esclusa dal Campionato di eccellenza e juniores regionali per la stagione sportiva 2019/2020, per non avere effettuato le procedure previste per l’iscrizione on-line entro i termini regolamentari previsti; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente Comitato Regionale Toscana della FIGC LND.
4) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 17 agosto 2019 dalla Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta (già ASD Sporting Catania) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, e con notifica effettuata anche alla società ASD SIAC, per l’impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B, s.s. 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
5) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 17 agosto 2019, dalla ASD S.S. Lazio Calcio a 5, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, e con notifica effettuata anche alle società ASD Cybertel Aniene C5 e ASD CDM Futsal Genova, per l’impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
6) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 20 agosto 2019, dalla ASD Prato Calcio a Cinque contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND e con notifica effettuata anche alle società A.S.D. Real San Giuseppe, ASD Futsal Regalbuto, ASD Catafiorito C5 R.C. e ASD Futsal Bisceglie 1990, per l’impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2, s.s. 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della già menzionata Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.