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Prima Sezione, i dispositivi di 3 udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) Ha respinto il ricorso, presentato, in data 5 febbraio 2020, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica FC Atletico Silvi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Antonio Padovani Futsal avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 gennaio 2020, che, nel respingere l’appello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 2020; spese compensate.

2) Ha accolto il ricorso, presentato, in data 5 febbraio 2020, da Pietro Nicolosi contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera n. 17 del 2 dicembre 2019, assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, con la quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione del ritiro della tessera arbitrale, per la violazione dell'art. 40, n. 3, lett. a) e lett. d), del Regolamento Associativo, quale epilogo dell'iter di giustizia endoassociativa, avviato in seguito alla querela per diffamazione sporta dal ricorrente nei confronti di un altro tesserato AIA; per l‘effetto, annulla la sanzione di ritiro della tessera emessa a carico del ricorrente dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA in data 2 dicembre 2019 nonché il provvedimento di sospensione dal 30 settembre 2019 al 30 settembre 2021 emesso dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA in data 30 settembre 2019. Ha, altresì, disposto che le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente AIA.

3) Ha accolto il ricorso, presentato, in data 6 febbraio 2020, dalla A.S.D. Monteriggioni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.C. Giovani Fucecchio 2000, e nei confronti del Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, per l’annullamento della delibera emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 43 del 23 gennaio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 5 dicembre 2019), che aveva disposto il recupero della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, è stato accolto il reclamo della A.C. Giovani Fucecchio 2000 ed è stata conseguentemente inflitta, a carico della società ricorrente, la perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3. Nulla per le spese.

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