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Parma Calcio, S.P.A.L. e Crotone ricorrono contro decisione CFA FIGC su richiesta distribuzione risorse legate a transazione con Mediapro

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto tre ricorsi autonomi presentati, rispettivamente, dal Parma Calcio 1913 S.r.l., dalla S.P.A.L. S.r.l. e dall'F.C. Crotone S.r.l. che originano dalla delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata disposta la distribuzione, tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022, delle risorse economiche riferite alla transazione con Mediapro, con riferimento alla concessione dei Diritti Audiovisivi per il Campionato Serie A nel triennio 2018/2021.

Il primo ricorso è stato presentato dal Parma Calcio 1913 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), il Frosinone Calcio S.r.l., l'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., Bologna Football Club 1909 S.p.A., il Cagliari Calcio S.p.A., l'Empoli F.B.C. S.p.A., l'ACF Fiorentina S.r.l., il Genoa Cricket and Football Club S.p.A., l'Hellas Verona Football Club S.p.A., l'F.C. Internazionale Milano S.p.A., la Juventus F.C. S.p.A., la S.S. Lazio S.p.A., l'A.C. Milan S.p.A., l'SSC Napoli S.p.A., l'A.S. Roma S.r.l., l'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., l'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., lo Spezio Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, il Torino F.C. S.p.A., l'Udinese Calcio S.p.A., il Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, il Benevento Calcio S.r.l., il Brescia Calcio S.p.A., la S.P.A.L S.r.l., l'F.C. Crotone S.r.l., l'Unione Sportiva Lecce S.p.A., il Fallimento Chievo Verona S.r.l., con trasmissione anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello, I Sezione, della FIGC n. 0026/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0016/CFA/2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 4 settembre 2024 e, quanto alle motivazioni, il 6 settembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, della FIGC n. 0019/TFNSD- 2024-2025, pubblicata il 29 luglio 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Parma Calcio 1913 S.r.l.

La Società ricorrente, Parma Calcio 1913 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:

- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite n.0026 CFA-2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 4 settembre 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 6 settembre 2024, con conseguente annullamento/revoca anche della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0019/TFNSD-2024-2025, e, per l’effetto, di rimettere gli atti agli Organi di giustizia della FIGC per l’esame nel merito della fattispecie, applicando i principi di diritto che verranno sanciti dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nei giudizi di merito, in particolare: "- previi gli accertamenti del caso e di legge ed in particolare previo accertamento del diritto di PARMA CALCIO 1913 s.r.l. ad ottenere la distribuzione pro quota delle somme derivanti dalla transazione sopra menzionata: - condannare la LNPA a pagare a PARMA CALCIO 1913 s.r.l. la somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori, quale quota-parte dei proventi della transazione di cui sopra, aventi natura di diritti audiovisivi inerenti al Campionato Serie A, triennio 2018/2021, ai sensi ed in applicazione del Decreto Melandri; - in subordine, condannare la LNPA a pagare a PARMA CALCIO 1913 s.r.l. la somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, per violazione degli obblighi contrattuali/legali di diligenza gravanti su LNPA in forza del mandato ex lege e ex Statuto LNPA conferitole ovvero a titolo extracontrattuale o ad altro titolo determinato in base ai fatti dedotti nel presente ricorso; - in ulteriore e denegato subordine, condannare le società beneficiate dalla ripartizione ex delibera 11.5.2022, ex art. 2041 e seguenti c.c., a pagare pro quota a PARMA CALCIO 1913 s.r.l. quanto da esse ricevuto da LNPA in esito alla delibera di quest’ultima dell’11.5.2022, nella parte riferibile ai diritti inerenti ai Campionati Serie A, triennio 2018/2021 ed eccedente quanto le stesse avrebbero ricevuto applicando il Decreto Melandri, fino alla concorrenza della somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori";

- in via subordinata, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0026/CFA-2024-2025 pubblicata, quanto al dispositivo, il 4 settembre 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 6 settembre 2024, con conseguente annullamento/revoca della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0244/TFNSD-2023-2024, e, per l’effetto, di decidere nel merito la domanda formulata, secondo le conclusioni rassegnate in primo e secondo grado avanti agli Organi di giustizia FIGC, sopra riportate.

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Il secondo ricorso è stato presentato dalla S.P.A.L. S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., del Bologna Football Club 1909 S.p.A., del Cagliari Calcio S.p.A., dell'Empoli F.B.C. S.p.A., dell'ACF Fiorentina S.r.l., del Genoa Cricket and Football Club S.p.A., dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., dell'F.C. Internazionale Milano S.p.A., della Juventus F.C. S.p.A., della S.S. Lazio S.p.A., dell'A.C. Milan S.p.A., dell'SSC Napoli S.p.A., dell'A.S. Roma S.r.l., dell'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., dell'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dell'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., dello Spezio Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, del Torino F.C. S.p.A., dell'Udinese Calcio S.p.A., del Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, del Parma Calcio 1913 S.r.l., del Brescia Calcio S.p.A., dell'F.C. Crotone S.r.l., dell'Unione Sportiva Lecce S.p.A., del Benevento Calcio S.r.l., del Frosinone Calcio S.r.l., del Fallimento Chievo Verona S.r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello, Sezione I, della FIGC n. 025/CFA/2024-2025, depositata in data 6 settembre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0015/CFA/2024-2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC n. 0018/TFNSD/2024-2025, depositata il 29 luglio 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 253/TFNSD-2023-2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla S.P.A.L. S.r.l.

La Società ricorrente, S.P.A.L. S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di annullare/riformare la decisione della Corte Federale di Appello, Sezione Prima, n. 25/CFA-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024, con conseguente annullamento e/o riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 18/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 29 luglio 2024 e, per l’effetto, di rinviare al competente Organo di giustizia della FIGC, che dovrà valutare la presente fattispecie sulla scorta di quanto il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI vorrà enunciare e, dunque, acclarata la tempestività e ammissibilità del ricorso di primo grado e del reclamo proposto davanti alla Corte Federale di Appello FIGC: 1) di accertare il diritto alla distribuzione, in suo favore, per la propria parte spettante, delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi, per il triennio 2018/2021 della LNPA e, conseguentemente, dell’obbligo, a carico della LNPA, di distribuire/restituire, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che sarà determinata oltre interessi, quale quota ad essa spettante delle risorse derivanti dalla transazione tra LNPA e Mediapro Italia S.r.l. nel contenzioso avente ad oggetto i diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, se del caso, previa disapplicazione in parte qua (ovvero nella parte relativa alla quota distribuita ai soggetti destinatari della distribuzione) della deliberazione della LNPA approvata in data 11 maggio 2022, di cui ha avuto notizia dalla notificazione del ricorso promosso dinanzi al Tribunale dal Frosinone Calcio avvenuta il 6 maggio 2024; 2) ovvero, in subordine, previo accertamento del diritto alla distribuzione in suo favore per la propria parte spettante delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, di condannare la LNPA a pagare, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che vorrà disporre il Tribunale, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale derivante dal mandato associativo previsto dallo Statuto-Regolamento FIGC;

- in via subordinata, di annullare/riformare la decisione della Corte Federale di Appello, Sezione Prima, n. 25/CFA-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024, senza rinvio, con conseguente annullamento e/o riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 18/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 29 luglio 2024 e, per l’effetto, acclarata la tempestività e ammissibilità del ricorso di primo grado e del reclamo proposto davanti alla Corte Federale di Appello FIGC: 1) di accertare il diritto alla distribuzione, in suo favore, per la propria parte spettante, delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi, per il triennio 2018/2021 della LNPA e, conseguentemente, dell’obbligo, a carico della LNPA, di distribuire/restituire, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che sarà determinata oltre interessi, quale quota ad essa spettante delle risorse derivanti dalla transazione tra LNPA e Mediapro Italia S.r.l. nel contenzioso avente ad oggetto i diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, se del caso, previa disapplicazione in parte qua (ovvero nella parte relativa alla quota distribuita ai soggetti destinatari della distribuzione) della deliberazione della LNPA approvata in data 11 maggio 2022, di cui ha avuto notizia dalla notificazione del ricorso promosso dinanzi al Tribunale dal Frosinone Calcio avvenuta il 6 maggio 2024; 2) ovvero, in subordine, previo accertamento del diritto alla distribuzione in suo favore per la propria parte spettante delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, di condannare la LNPA a pagare, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che vorrà disporre il Tribunale, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale derivante dal mandato associativo previsto dallo Statuto-Regolamento FIGC.

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Il terzo ricorso è stato presentato dalla F.C. Crotone S.r.l. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., del Bologna Football Club 1909 S.p.A., del Cagliari Calcio S.p.A., dell'Empoli F.C. S.r.l., dell'ACF Fiorentina S.r.l., del Genoa Cricket and Football Club S.p.A., dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., dell'F.C. Internazionale Milano S.p.A., della Juventus F.C. S.p.A., della S.S. Lazio S.p.A., dell'A.C. Milan S.p.A., dell'SSC Napoli S.p.A., dell'A.S. Roma S.r.l., dell'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., dell'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dell'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., dello Spezio Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, del Torino F.C. S.p.A., dell'Udinese Calcio S.p.A., del Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, del Brescia Calcio S.p.A., del Fallimento A.C. Chievo Verona S.r.l., con notifica anche al Parma Calcio 1913 S.r.l., alla S.P.A.L. S.r.l., alla Benevento Calcio S.r.l., alla Unione Sportiva Lecce S.p.A. e al Frosinone Calcio S.r.l., avverso la decisione assunta dalla Corte Federale D’Appello, I Sezione, FIGC con C.U. n. 0027/CFA-2024-2025 del 6 settembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, emessa con C.U. n. 0021/TFNSD/2024-2025 del 29 luglio 2024, che dichiarato inammissibile il ricorso della F.C. Crotone S.r.l.

La Società ricorrente, F.C. Crotone S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0027/CFA-2024-2025, pubblicata il 6 settembre 2024, con conseguente annullamento/revoca della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0021/TFNSD-2023-2024, e, per l’effetto, di rimettere gli atti agli Organi di giustizia della FIGC per l’esame nel merito della fattispecie applicando i principi di diritto che verranno sanciti dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI; 

- in via subordinata, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0027/CFA-2024-2025, pubblicata il 6 settembre 2024, con conseguente annullamento/revoca della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0021/TFNSD-2023-2024, e, per l’effetto, di decidere nel merito la domanda formulata, secondo le conclusioni rassegnate in primo e secondo grado avanti agli Organi di giustizia FIGC, che testualmente si riportano: “In via istruttoria preliminare: - si chiede in via preventiva ed anche cautelare, di ordinare alla LNPA l’esibizione della documentazione inerente al rapporto con l’Intermediario, Mediapro Italia s.r.l., ed in particolare: - tutti gli atti, i verbali ed i documenti del giudizio civile intercorso tra LNPA e Mediapro Italia s.r.l.; - la transazione stipulata tra LNPA e Mediapro Italia s.r.l.; - tutte le delibere assembleari di LNPA relative alla transazione con Mediapro Italia s.r.l., tra cui quelle nelle quali è stato deliberato di negoziare la transazione e di accettare la transazione; - ogni altro atto della LNPA relativo all’azione giudiziale avverso Mediapro Italia s.r.l. ed alla transazione; In via principale, nel merito: - condannare la Lega Nazionale Professionisti Serie A al risarcimento del danno in favore di FC Crotone s.r.l. nella misura di € 504.000,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 11.05.22 al completo soddisfo e oltre al danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa; - condannarla, altresì, a rifondere in favore di FC Crotone s.r.l. spese ed onorari del presente giudizio”.

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