Paolo Pomponi, nuovo ricorso contro la FISE
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Paolo Pomponi contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e nei confronti della Procura Federale della FISE per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FISE RG n. C.A. 5/18 (P.A. n. 90/17), resa il 18 gennaio 2019 e comunicata e pubblicata il 21 gennaio 2019, con la quale – a seguito dell’accoglimento con rinvio, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, disposto con decisione n. 68/2018 del 12 ottobre 2018 – è stata applicata, nei confronti dell’odierno ricorrente, la sanzione della sospensione dall’attività agonistica per 3 mesi, di cui all’art. 6, comma 1, lett. D), del RG FISE, da cui va detratto il periodo di sospensione presofferto.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione della Corte Federale d’Appello della FISE qui impugnata, e, per l’effetto:
a) di accertare e dichiarare l’estinzione del giudizio disciplinare;
b) di accertare e dichiarare la nullità della decisione impugnata;
c) di dichiarare il difetto di giurisdizione e/o il difetto di competenza in favore del Giudice Ordinario e, più nello specifico, in favore di Collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 dello Statuto Federale FISE;
d) nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di giurisdizione e/o competenza, di accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare e, conseguentemente, il proscioglimento di Pomponi da qualsivoglia addebito;
e) in ogni caso, di dichiarare l’esenzione di responsabilità e, quindi, il proscioglimento del sig. Paolo Pomponi da qualsivoglia addebito, perché i fatti contestati non costituiscono illeciti disciplinari e in ogni caso non sono imputabili allo stesso Paolo Pomponi;
f) in via subordinata, di applicare la sola sanzione di cui all’art. 6, comma 1, lett e) del Regolamento di Giustizia FISE, della sola sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale per un periodo non superiore a 30 giorni.