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Paolo Angeli ricorre contro FISI avverso decisione CFA FISI per sospensione con ritiro tessera per 9 mesi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Paolo Angeli contro la Procura Federale FISI avverso la decisione n. 007/2024 resa dalla Corte Federale d’Appello FISI, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, nel procedimento disciplinare n. 257/2024, notificata al ricorrente, completa di motivazioni, in data 13 giugno 2024, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione n. 006/2024 del Giudice Sportivo Nazionale, depositata in data 8 maggio 2024 e pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. (con la quale, ritenute provate le violazioni, da parte del sig. Paolo Angeli, degli artt. 6.1, lett. a), d), f), del Regolamento Squadre Nazionale e degli artt. 223.1.1 e 223.1.2. del Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino, è stata comminata, in capo al medesimo sig. Angeli, "la sanzione dell'ammonizione ad osservare in futuro le norme e le regole di condotta violate, con diffida a non reiterare l'infrazione commessa"), ha riformato la decisione del Giudice di prime cure e, confermata la responsabilità del sig. Paolo Angeli in ordine alle suddette violazioni, nonché ritenuta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 58, punto 1, lett. a) e b,) R.G.S. FISI, ha comminato, nei confronti dell'odierno ricorrente, la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività, con ritiro temporaneo della tessera, ex art. 55, punto c), lett. d), e 56, co. 1, lett. h), R.G.S. FISI, per la durata di 9 mesi.

La vicenda trae origine da una segnalazione della Segreteria Generale FISI in ordine alla condotta asseritamente tenuta dal sig. Paolo Angeli in occasione della Competizione Internazionale FIS di Sci Alpino, specialità slalom gigante, denominata “Trofeo Funivie Campiglio”, tenutasi in data 11 e 12 aprile 2024 a Madonna di Campiglio (TN), durante la quale l'odierno ricorrente, nella sua veste di ufficiale di gara, avrebbe spostato, durante la seconda manche della gara, una porta del tracciato prima del passaggio di due atleti.

Il ricorrente, sig. Paolo Angeli, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via principale, in accoglimento del primo e/o del secondo motivo di impugnazione proposto dall’incolpato, di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, eventualmente anche ai sensi dell’art. 62, comma 1, ultima parte del CGS CONI (in relazione al quale si fa espressa istanza al Collegio di procedere nel merito, tenuto conto di tutti gli atti di causa inerenti anche ai precedenti gradi di giudizio), di confermare la decisione n. 06/2024, resa in primo grado dal Giudice Sportivo in data 8 maggio 2024; 

- in subordine, in accoglimento del primo e/o del secondo motivo di impugnazione proposto dall’incolpato, di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, eventualmente anche ai sensi dell’art. 62, comma 1, ultima parte del CGS CONI (in relazione al quale si fa espressa istanza al Collegio di procedere nel merito tenuto conto di tutti gli atti di causa inerenti anche ai precedenti gradi di giudizio), di rideterminare al ribasso la sanzione da irrogare al ricorrente contenendola nella misura minima ritenuta di giustizia;

- in ulteriore subordine, in accoglimento del primo e/o del secondo motivo di impugnazione proposto dall’incolpato, di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello FISI, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, affinché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio di secondo grado attenendosi ai principi di diritto che il Collegio di Garanzia dello Sport vorrà enunciare.

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