Palermo, Cerignola e Bisceglie ricorrono per la mancata iscrizione ai campionati di serie B e serie C
La segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto tre ricorsi destinati alla Sezione competente in tema di ammissione/iscrizione ai campionati nazionali professionistici:
1) ricorso presentato dalla U.S. Citta di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) e del Venezia FC s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento del C.U. n. 10/A del 12 Luglio 2019, comunicato in pari data e concernente la delibera del Consiglio Federale di non concessione alla medesima società U.S. Città di Palermo della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di Serie B, s.s. 2019/2020, oltre che del parere negativo della CO.VI.SO.C. , reso nella riunione del 10 luglio 2019, della precedente comunicazione della CO.VI.SO.C. del 4 luglio 2019 e di ogni altro provvedimento a questi connessi, collegati o conseguenti;
La società U.S. Citta di Palermo S.p.A. chiede al Collegio di Garanzia dello Sport di voler accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare i provvedimenti impugnati, adottando ogni provvedimento conseguente, utile a salvaguardare al meglio gli interessi e i diritti della ricorrente, ed in particolare il diritto alla vita della U.S. Città di Palermo S.p.A., costituito dall’ottenimento della Licenza Nazionale per poter iscriversi al Campionato di Serie B, stagione calcistica 2019/2020.
2) ricorso presentato dalla S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, non avendo “soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”.
La ricorrente Audace Cerignola chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento impugnato e, per l’effetto, di disporre il ripescaggio della ricorrente medesima, anche in sovrannumero, al Campionato di Serie C per la s.s. 2019/2020, per tutte le ragioni esposte nel ricorso.
3) ricorso presentato dalla A.S. Bisceglie s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’impugnazione della delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata sul C.U. n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riammissione del suddetto sodalizio al Campionato di Serie C per la s.s. 2019/2020 - per non avere “soddisfatto, nel termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo all’impianto di illuminazione, indicato come criterio “A” di cui al punto 8) dell’allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019” – nonché per l’impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dell’11 luglio 2019 ed alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro in essa richiamate, nonché ai CC.UU. FIGC n. 122/A del 21 maggio 2019, n. 146/A del 20 giugno 2019 e n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal C.U. n. 131/A del 24 maggio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere.
La ricorrente A.S. Bisceglie chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera del Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 16/A del 12 luglio u.s., e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento e, per l’effetto, di annullare il provvedimento impugnato e di disporre l’immediata ed incondizionata riammissione della ricorrente medesima al Campionato di Serie C s.s. 2019/2020, anche in sovrannumero e/od a completamento dell’organico, previa concessione alla stessa della relativa Licenza Nazionale.