On. Rampelli ricorre contro FIN per decisione CFA FIN su non ammissione candidatura ricorrente alla elezione del Presidente Federale
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato dall’on. Fabio Rampelli contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per l’annullamento e la riforma, previa concessione di misure cautelari urgenti, della decisione n. 2/2024 della Corte Federale di Appello della FIN, emessa in data 26 agosto 2024, pubblicata sul sito federale in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'on. Fabio Rampelli, confermando quindi la decisione del Tribunale Federale, II^ Sezione, n. 1/2024, resa nel procedimento n. 3531/2024, emessa in data 16 agosto 2024, recante rigetto del ricorso avverso l'esclusione dell' on. Rampelli dalla lista dei candidati alla elezione del Presidente della Assemblea Federale Elettiva del 7 settembre 2024.
Il ricorrente, on. Fabio Rampelli, chiede:
- al Presidente del Collegio di Garanzia, in via cautelare, di disporre la sospensione della convocazione dell’Assemblea già fissata per il 7 settembre 2024, procedendo allo scopo ad adottare o disporre tutte le opportune misure per il differimento dell’Assemblea elettiva ad una data successiva alla decisione della presente controversia, secondo modalità idonee a garantire il rispetto del principio di democrazia nella partecipazione alla competizione elettorale per tutti i candidati.
- nel merito, chiede al Collegio di Garanzia, previa eventuale riduzione dei termini ex art. 60, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., stante i comprovati motivi di urgenza: (a) di disporre l’annullamento dell’impugnata decisione n. 2/2024 della Corte di Appello Federale, (b) con accertamento dell’illegittimità della determinazione con la quale la FIN non ha ammesso la candidatura del ricorrente alle elezioni per la nomina del Presidente FIN per il quadriennio 2025-2029, (c) con la conseguente ammissione della candidatura dell’On. Fabio Rampelli a carica di Presidente Federale della F.I.N., ovvero (d) qualora ritenuto necessario, con rinvio alla Corte d’Appello Federale della F.I.N., in diversa composizione, affinché dichiari il diritto del ricorrente a vedere ammessa la candidatura de qua.