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Michele Marconi ricorre contro la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Michele Marconi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, nel solo dispositivo, pubblicato al n. 0030/CFA, il 26 ottobre 2021, e, nelle motivazioni, il 5 novembre 2021, (decisione n. 0035/CFA), con comunicati notificati alla parte in pari data, con la quale, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC dell’11 maggio 2021 (C.U. n. 105/A), disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 70/2021 del 4 agosto - 31 agosto 2021), la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo della Procura Federale della FIGC, lo ha accolto, irrogando, ai sensi dell'art. 28, comma 2, CGS, in capo all'odierno ricorrente, la sanzione della squalifica di dieci giornate effettive di gara, nonché per l’annullamento di ogni atto e provvedimento annesso, connesso, collegato e conseguente, successivo alla pronuncia n. 70/2021 del Collegio di Garanzia.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi alla fine del primo tempo della gara Pisa S.C. 1909 – Chievo Verona del 22 dicembre 2020 (Campionato Serie B) e dal conseguente deferimento n. 8862/448pf20-21/GC/blp dell’8 febbraio 2021, spiccato, a carico del ricorrente Michele Marconi, dalla Procura Federale per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

Il ricorrente, Michele Marconi, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, di disporre immediatamente, in via temporanea, la sospensione dell'esecuzione della squalifica irrogata nella sentenza impugnata, ovvero, in ogni caso, di emettere provvedimento anticipatorio temporaneo di annullamento della suddetta sentenza, per la presenza di danno grave e irreparabile nella prosecuzione dell'esecuzione, in attesa dell'esito del presente giudizio;

- nel merito, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, emanata dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, per i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e del caso e comunque, per l'effetto, di revocare e/o annullare /o dichiarare inefficace la sanzione disciplinare di dieci giornate di gara effettive irrogata al ricorrente.

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