Michele Grandolfo ricorre contro FISR e Claudio Bicicchi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Michele Grandolfo contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e il controinterressato, Claudio Bicicchi, per la riforma della sentenza n. 1/2021, emessa dalla Corte Federale della FISR in data 1° marzo 2021, con motivazione depositata il 6 aprile 2021 e notificata via PEC il 7 aprile 2021, con la quale è stata dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto ricorrente avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale Federale della FISR del 15 gennaio 2021, depositata in data 19 gennaio 2021, che aveva dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento dichiarativo dell'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad esso antecedente, prodromico, successivo e conseguente; e che aveva dichiarato inammissibili le domande volte a sollecitare la declaratoria di "inesistenza giuridica" dell'elezione a Consigliere Federale del sig. Claudio Bicicchi e di "irrilevanza" delle sue dimissioni, oltre ad aver respinto la domanda volta alla proclamazione del sig. Michele Grandolfo nella carica di Consigliere Federale.
Il ricorrente, Michele Grandolfo, chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della sentenza impugnata:
- nel merito, decidendo la controversia senza rinvio, di dichiarare la nullità del provvedimento emesso in data 15 novembre 2020 dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FISR, con cui sono stati eletti il Presidente Federale, i Consiglieri Federali ed il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, e di ogni atto e/o provvedimento antecedente, prodromico, successivo e conseguente;
- in subordine, di dichiarare la nullità del provvedimento limitatamente alla parte del provvedimento impugnato che riguarda la nomina dei Consiglieri Federali, in ogni caso relativamente all'elezione del Consigliere Federale Claudio Bicicchi, di cui si dovrà dichiarare la nullità ed inesistenza dell'elezione e della successiva comunicazione qualificata come “dimissioni”, con conseguente proclamazione dell’odierno ricorrente nella carica di Consigliere Federale.