Maurizio Fossati ricorre contro FIGC e tesserate FCD Novese Calcio Femminile per squalifica decisa da CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Maurizio Giuseppe Fossati (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società F.C.D. Novese Calcio Femminile) contro la Procura Federale della FIGC, la Corte Federale di Appello della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché nei confronti di Giulia Zecchino, Serena Accoliti, Elisa Ceppari, Ilaria Marenco, Anna Perna, Tessa Rigolino e Maria Speranza Levis, avverso la decisione n. 072/CFA, emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC in data 18 gennaio 2021 e notificata in pari data, nonché il dispositivo emesso in data 7 gennaio 2021, con cui, nei procedimenti riuniti n. 061 – 062 / CFA, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico della FIGC, emessa con C.U. n. 183 pubblicato in data 4 dicembre 2020 (con la quale all'odierno ricorrente era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2021), è stata rideterminata la medesima sanzione inflitta al sig. Maurizio Giuseppe Fossati fino al 31 dicembre 2023.
La vicenda trae origine dal deferimento del 22 settembre 2020 (prot. 3606/799pf19-20/GC/blp), a carico di Maurizio Giuseppe Fossati, disposto dalla Procura Federale della FIGC, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, ed 11, comma 1, del CGS in vigore fino al 16 giugno 2019 e di cui all’art. 4, comma 1, e art. 28, comma 1, del CGS vigente, nonché dell’art. 4, comma 2, e 32 comma, 2, del vigente CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 106 delle NOIF.
Il ricorrente, sig. Maurizio Giuseppe Fossati, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, di annullare integralmente la decisione impugnata ed ogni atto ad esso connesso e, per l’effetto:
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- in via principale, di accertare e dichiarare l’illegittimità, la genericità e l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e di dichiarare l’annullamento dello stesso e della sanzione in essa previsto della “squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Maurizio Fossati fino al 31 dicembre 2023” nonché, per l’effetto, di rinviare tutti gli atti del presente procedimento alla Corte Federale di Appello della FIGC affinché, con diversa composizione, proceda a nuova e diversa rivalutazione nel merito dei fatti;
- in subordine, di accertare e dichiarare l’illegittimità, la genericità e l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e di dichiarare l’annullamento dello stesso e della sanzione in essa previsto della “squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Maurizio Fossati fino al 31 dicembre 2023” nonché, per l’effetto, di confermare la sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC;
- in ulteriore subordine, di accertare e dichiarare l’illegittimità, la genericità e l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e di dichiarare l’annullamento dello stesso e della sanzione in essa previsto della “squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Maurizio Fossati fino al 31 dicembre 2023” nonché, per l’effetto di annullare l’applicazione delle aggravanti come illegittimamente indicate, ed applicare la specifica sanzione ritenuta congrua ai fini di legge.