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Matera Calcio contro FIGC, Ascoli Picchio FC 1898, udienza il 3 settembre

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, visto il ricorso presentato il 31 luglio 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. per l’annullamento, anche in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva;

 

visto il secondo ricorso, iscritto al R.G. n. 35/2015, presentato, in data 31 luglio 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. e della società Brescia Calcio S.p.A. per l’annullamento, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 327/A, pubblicata in data 30 giugno 2015, nella parte in cui viene stabilito di imporre il versamento di un contributo di € 1.000.000,00 per il ripescaggio nel campionato di Serie B limitatamente all’ipotesi in cui il versamento venga considerato come condizione di ammissibilità della domanda di ripescaggio e non come condizione di accesso alla Serie B per le squadre che abbiano ottenuto il ripescaggio e che, quindi, previa delibera di ammissione, ricevano la richiesta di pagamento del contributo straordinario; e per l’annullamento, anche parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva;

 

preso atto che – ferme ed impregiudicate le determinazioni del Collegio – entrambi gli atti di ricorso sono stati proposti ad un organo – il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte - non più esistente e si riferiscono ad una normativa – l’art. 21 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva  - non più applicabile;

 

preso atto che - ferme ed impregiudicate le determinazioni del Collegio - il secondo ricorso presentato dal Matera Calcio, iscritto al R.G. n. 35/2015, è stato depositato presso l’organo de quo in data 31 luglio 2015 per l’impugnazione, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 327/A, pubblicata in data 30 giugno 2015;

 

considerato che entrambi i ricorsi hanno ad oggetto l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015, con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva;

 

tenuto conto che, stante la non applicabilità, al caso di specie, delle norme speciali di cui all’art. 62 bis del Codice della Giustizia Sportiva, debbono trovare applicazione, quanto allo svolgimento del procedimento, le norme ordinarie di cui agli articoli 58-62 (Capo II) del suddetto Codice;

 

ritenuto peraltro che, ad oggi, non è dato sapere se vi saranno carenze di organico per effetto di decisioni degli organi della giustizia sportiva;

 

ha assegnato le controversie di cui al ricorso in epigrafe alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva ed ha fissa le relative udienze per la discussione in data 3 settembre 2015, alle ore 10.30.

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