Marco Della Valle ricorre contro FISE e Procura Federale per annullamento e/o riforma sanzione sospensione a montare
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Marco Della Valle (tesserato FISE) contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), nonché contro la Procura Federale FISE, per la riforma e/o l'annullamento con rinvio della decisione della Corte Federale di Appello FISE, in funzione di Corte Sportiva di Appello, pubblicata il 22 dicembre 2018, che ha accolto parzialmente il reclamo presentato dalla Procura Federale e, per l’effetto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo FISE, pubblicata il 12 novembre 2018, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) ed f), RGF, e tenuto conto della presofferta sanzione della sospensione dall’attività agonistica dal 12 novembre 2018 fino alla data odierna, ha applicato, nei confronti del tesserato Marco Della Valle, la sanzione della sospensione dell’autorizzazione a montare per il periodo di sette mesi, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione impugnata, oltre ad un’ammenda di € 1.000,00.
La vicenda trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale FISE in merito al comportamento posto in essere dal cavaliere Marco Della Valle in occasione della gara Gold del Master Show di Fieracavalli 2018, tenutasi il 28 ottobre 2018, durante lo svolgimento della sua prova ad ostacoli in sella all'equide "Dern Stern" (nello specifico, è stato contestato al ricorrente di avere, a seguito di un "rifiuto" opposto dal suo cavallo in prossimità di un ostacolo, frustato l'animale ripetutamente e violentemente e di essersi poi rivolto in modo offensivo nei confronti del pubblico che stava protestando per il suo comportamento nei confronti del cavallo).
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione, di annullare le sanzioni irrogate ad esso ricorrente, ovvero – previa corretta qualificazione giuridica del fatto – di ridurre le sanzioni medesime nella misura minima edittale ritenuta di giustizia, secondo il principio di proporzionalità e ragionevolezza disatteso in sede endo-federale;
- in via subordinata, di accogliere il presente ricorso e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione, di rinviare la causa alla Corte Sportiva d’Appello, in diversa composizione, per nuovo esame, ritenendo necessari nuovi accertamenti di fatto ed enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi;