Luigi Dimitri ricorre contro la FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Luigi Dimitri (all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Gallipoli calcio s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre 2016, con motivazione depositata in data 28 novembre 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, è stata ridotta la sanzione allo stesso irrogata alla sola inibizione di anni tre (dai tre anni e sei mesi + ammenda pari ad euro 60.000 irrogati in primo grado).
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia: - in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di deferimento di Luigi Dimitri per mancata emissione e notifica della comunicazione di conclusione delle indagini a suo carico, nonché di tutti gli atti connessi, collegati, derivati e conseguenti; - inoltre, di dichiarare l'inutilizzabilità degli interrogatori di Murolo Michele e di Giannini Giuseppe, nonché degli atti acquisiti dall'autorità giudiziaria di Napoli successivamente al 10 febbraio 2015, non depositati e non posti immediatamente a disposizione dell'incolpato; - infine, di dichiarare l'estinzione del processo per inutile decorso del termine massimo di sessanta giorni, in violazione degli artt. 34 bis e 41 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC e dell'art. 38 del Codice di Giustizia del CONI; nel merito, di dichiarare la totale nullità della sentenza di primo grado a causa della conclamata discordanza tra la motivazione ed il dispositivo; in riforma della sentenza impugnata, di mandare comunque prosciolto l'incolpato per insussistenza del fatto contestato o, in subordine, con la formula ritenuta di giustizia; in subordine, previa derubricazione del fatto contestato (illecito sportivo) nell'ipotesi più lieve di "omessa denuncia", di dichiarare il non luogo a procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione; in subordine, ancora, in riforma della sentenza impugnata, previa affermazione della minima compartecipazione al fatto contestato, di ridurre convenientemente la sanzione irrogata al ricorrente, secondo giustizia.