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Luca Lazzeri ricorre contro FISE per decisione CFA FISE che ha confermato la sua sospensione di 3 anni

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luca Lazzeri contro la Procura Federale FISE, nei confronti della sig.ra Valentina Cagnazzo, della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI per la riforma integrale, per quanto di interesse, previa sospensione dell'efficacia, della decisione della Corte Federale di Appello FISE n. 25/2023 (R.G. Trib. Fed. n. 25/2023 Proc. - P.A. n. 18/2023), notificata a mezzo PEC il 27 maggio 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale R.G. n. 29/23 dell’8 aprile 2024, (che aveva irrogato, a carico del sig. Luca Lazzeri, la sanzione della sospensione, ex art. 6.1, n. IV, V, VI, VIII, IX, XI, per anni 3 e l’ammenda, ex art. 6.1, n. III, per € 5.000,00), è stata irrogata, a carico dell'odierno ricorrente, la sanzione dell’ammenda, ex art. 6.1, n. III, Reg. Giustizia, di € 2.000,00, con conferma della sanzione della sospensione, ex art. 6.1, n. IV, V, VI, VIII, IX, XI, per anni 3, dedotto il presofferto.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 14 settembre 2023, dalla Procura Federale della FISE, per rispondere delle violazioni degli artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 2 del Regolamento di Giustizia FISE, con le aggravanti di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e h) RDG FISE, con riferimento ad alcune condotte asseritamente poste in essere nei confronti di cavalli e pony stabulati presso il Centro Ippico Sanmartino.

Il ricorrente, sig. Luca Lazzeri, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di sospendere, per quanto di suo interesse, inaudita altera parte, ovvero in subordine, previa comparizione delle parti, l’esecutività della decisione della Corte Federale d’Appello FISE n. 25/2023 (R.G. Trib. Fed. n. 25/2023 Proc. - P.A. n. 18/2023);

- sempre in via preliminare, dato atto della mancata notifica nei suoi confronti dell’atto di deferimento e dei provvedimenti di sospensione dei termini del giudizio disciplinare, di dichiarare, per quanto di suo interesse, l’estinzione dell’azione disciplinare e del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia;  

- nel merito, qualora non sia accolta l’eccezione preliminare, in via principale, di riformare integralmente, per quanto di suo interesse, la decisione della Corte Federale di Appello della FISE n. 25/2023 e, per l’effetto, di disporre la sua assoluzione da ogni contestazione per non aver commesso il fatto;

- in via subordinata, di riformare, per quanto di suo interesse, la decisione della Corte Federale d’Appello FISE n. 25/2023 in applicazione del principio di proporzionalità e di irrogare il minimo della sanzione edittale o la diversa sanzione che sarà ritenuta equa secondo giustizia, con ogni consequenziale pronuncia, senza rinvio, qualora il Collegio di Garanzia ritenesse di disporre di elementi sufficienti, ovvero di rinvio nel caso in cui quest’ultimo fosse ritenuto necessario, formulando il principio di diritto al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi nel formulare in melius la sanzione.

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