Le determinazioni assunte in data odierna dalle Sezioni Unite
Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) ha accolto l’eccezione pregiudiziale dedotta nel ricorso presentato, in data 18 novembre 2016, dal sig. Marco Cecchinato per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) n. 21/2016 del 29 ottobre 2016, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale Nazionale Federale FIT n. 30/2016 del 18 luglio 2016 (sospensione per 18 mesi oltre al pagamento della somma di € 40.000,00), ha irrogato all’odierno ricorrente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 12 mesi oltre alla sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00. Per l'effetto, ha dichiarato estinto il procedimento disciplinare a suo carico.
Conseguentemente, ha respinto il ricorso presentato, in data 15 novembre u.s., dalla Procura Generale dello Sport del CONI, a firma del Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, congiuntamente alla Procura Federale FIT, rappresentata dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, nei confronti del sig. Marco Cecchinato, avverso la decisione medesima della Corte Federale d'Appello FIT.
(La Procura CONI e quella FIT avevano chiesto, nel relativo ricorso, la condanna del sig. Cecchinato per illecito sportivo, con conseguente sanzione della radiazione dalla Federazione ovvero, in subordine, in considerazione della funzione riabilitativa della sanzione, la condanna alla sanzione inibitiva nella misura non inferiore ad anni tre, oltre all'ammenda di € 40.000,00).
2) ha respinto il ricorso presentato, in data 24 novembre 2016, dal sig. Riccardo Accardi contro la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) n. 21/2016 del 29 ottobre 2016, che, in parziale accoglimento del reclamo avverso la decisione emessa in primo grado dal Tribunale Federale FIT, ha irrogato allo stesso ricorrente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 10 mesi, oltre alla sanzione pecuniaria di € 10.000,00 (in luogo della sospensione per 12 mesi e della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 irrogate in primo grado).
Ha, altresì, dichiarato inammissibile il ricorso presentato, in data 15 novembre u.s., dalla Procura Generale dello Sport del CONI, a firma del Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, congiuntamente alla Procura Federale FIT, rappresentata dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, nei confronti del sig. Riccardo Accardi. (La Procura CONI e quella FIT avevano chiesto, nel relativo ricorso, la condanna del sig. Cecchinato per illecito sportivo, con conseguente sanzione della radiazione dalla Federazione ovvero, in subordine, in considerazione della funzione riabilitativa della sanzione, la condanna alla sanzione inibitiva nella misura non inferiore ad anni tre, oltre all'ammenda di € 20.000,00).
3) ha respinto, non ritenendone sussistenti i presupposti per la relativa concessione, l'istanza cautelare contenuta nel ricorso presentato, in data 5 dicembre 2016, dal sig. Rudy D'Amico contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), il Comitato Regionale Abruzzo e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) per l'annullamento, previa sospensione, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell’ambito del Comitato Regionale Abruzzo, a seguito dell'asserita violazione dell'art. 7, comma 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI (il quale stabilisce la necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita dall’Assemblea).