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Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso Juventus /FIGC/Inter/CONI. Le altre decisioni

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia presieduto da Franco Frattini, al termine delle udienze di oggi a Sezioni Unite, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato, il 27 settembre 2019, dalla società Juventus Football Club S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la società Football Club Internazionale Milano S.p.A. e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l’impugnazione e la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, emessa a Sezioni Unite, in data 30 agosto 2019, prot. n. 2826/AM/ri, comunicata a mezzo PEC in data 30 agosto 2019, oltre che della decisione della medesima Corte, emessa a Sezioni Unite, il 3 settembre 2019,con errata corrige, comunicata a mezzo PEC il 3 settembre 2019, nonché per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC n. 219/CF del 18 luglio 2011, pubblicata il 19 luglio 2011, di reiezione di un’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus Football Club S.p.A., in data 10 maggio 2010, del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC, avv. Guido Rossi, in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il Campionato Italiano di Calcio di Serie A, anni 2005 - 2006, alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A, nonché di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi e sportivi, connessi, collegati, istruttori, endoprocedimentali e interni, conosciuti e non conoscibili;  ha, altresì, condannato la società Juventus Football Club S.p.A. al pagamento delle spese, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

 

2) HA ACCOLTO il ricorso presentato, il 29 agosto 2019, dal sig. Emanuele Chiaretti nei confronti della Commissione Agenti Sportivi operante presso il CONI e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l’annullamento della delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi assunta, a carico del ricorrente, dalla suddetta Commissione nella seduta del 30 luglio 2019, per carenza del requisito del superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

 

3) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato, il 25 settembre 2019, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sezione), pronunciata il 23 luglio 2019 - con motivazione depositata il successivo 7 agosto nel Comunicato n. 2/19, in riferimento al giudizio disciplinare n. 2/19 R.G. CFA - con la quale, a seguito dell’accoglimento con rinvio e contestuale annullamento della sentenza già emessa dalla medesima Corte d'Appello Federale in data 8 aprile 2019, è stata irrogata, in capo al ricorrente sig. Roscini ed in riforma della suddetta decisione, la sanzione dell'inibizione per mesi 3, per la violazione degli articoli 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, 54, comma 3, dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione FCI; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FCI;

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