Le sette decisioni dalla Prima Sezione
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dall’avv. prof. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RINVIATO L’UDIENZA DI DISCUSSIONE AFFEENTE AL ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Paolo Castellini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, assunto nella riunione del 29 marzo 2022 e formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione;
- HA RINVIATO L’UDIENZA DI DISCUSSIONE AFFERENTE AL ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Thomas Algeri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, assunto nella riunione del 29 marzo 2022 e formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2022, presentato, in data 30 giugno 2022, dal sig. Luigi Lauro, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società “Lauro Agency Consulting and Sports S.L.U.”, contro la Commissione Federale Agenti Sportivi istituita presso la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Commissione CONI degli Agenti Sportivi presso il CONI, avverso e per l'annullamento:
-del provvedimento di cancellazione, adottato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, notificato al ricorrente, a mezzo PEC, in data 31 maggio 2022, con nota recante oggetto “Cancellazione Registro Federale – elenco domiciliati CFAS 25 maggio 2022”, con cui la Commissione Federale Agenti Sportivi istituita presso la FIGC ha disposto la cancellazione del nominativo “Luigi Lauro” e della persona giuridica “Lauro Agency Consulting & Sports S.L.U.” dal Registro Federale - Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della FIGC;
-del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, di cui al C.U. n. 227/A del 27 aprile 2022, pubblicato in data 27 aprile 2022, con cui sono state recepite le novità introdotte dal Regolamento Agenti Sportivi CONI, deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 (approvato, in data 10 febbraio 2022, dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022), quale atto preordinato e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Federale – Elenco agenti sportivi domiciliati della FIGC, nella parte in cui: a) con particolare riferimento ai requisiti soggettivi per il ricorso all’istituto della domiciliazione, nella nuova formulazione dell’art. 22, comma 1, prevede che l’istituto della domiciliazione trova applicazione “[…] previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente al Registro nazionale – per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Féderation Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno […]”; b) nella parte in cui l'art. 2, comma 1 – lettera f), ai fini delle disposizioni del Regolamento, dispone che per “agente sportivo domiciliato” si intende “[…] il soggetto residente da almeno un anno in uno stato diverso dall’Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Intenationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno”; c) in via subordinata, poiché l’art. 24, comma 6, del Regolamento FIGC pubblicato in data 27 aprile 2022, dispone che “Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”, per l’annullamento anche dell’art. 25, comma 6 (norme transitorie), del Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, qualora debba essere interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel Registro, stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione, verificando il possesso, in capo agli stessi, dei nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione CONI Agenti Sportivi e dalla Commissione FIGC Agenti Sportivi, sulla scorta delle previgenti norme regolamentari; d) in via subordinata, poiché l’art. 24, comma 6, del Regolamento FIGC, pubblicato in data 27 aprile 2022, dispone che “Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”, per l’annullamento anche dell’art. 26, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, ove dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31 dicembre 2021” debba essere interpretato applicando le disposizioni dell’art. 23, comma 1, del Regolamento CONI Agenti Sportivi dell'11 febbraio 2022 agli agenti stabiliti iscritti al 14 maggio 2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione, ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati;
-del Regolamento Agenti Sportivi CONI – Deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021, approvato, in data 10 febbraio 2022, dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022, quale atto preordinato, connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Federale – Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della FIGC (atteso che l’art. 24, comma 6, del Regolamento FIGC quivi impugnato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”), nella parte in cui: a) l'art. 25, comma 6 (norme transitorie), del Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione, verificando il possesso, in capo agli stessi, dei nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione CONI Agenti Sportivi e dalla Commissione FIGC Agenti Sportivi, sulla scorta delle previgenti norme regolamentari; b) l’art. 26, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 11 febbraio 2022, ove dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31 dicembre 2021” venga interpretato applicando le disposizioni dell’art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14 maggio 2020, che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel Registro agenti sportivi – Elenco domiciliati; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
- HA RINVIATO L’UDIENZA DI DISCUSSIONE AFFERENTE AL ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2022, presentato, in data 5 luglio 2022, sig. Emanuele Chiaretti nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, comunicato, in data 6 giugno 2022, con nota di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la comunicazione di richiesta di integrazione documentale del 5 aprile 2022, la comunicazione di richiesta di audizione e la comunicazione di precancellazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI, deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, l’art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) e per l’annullamento degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, nonché per l’annullamento del successivo provvedimento di cancellazione FIGC, comunicato via PEC il 14 giugno 2022, e del corrispondente art. 22 Regolamento FIGC fondante la cancellazione;
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2022, presentato, in data 14 luglio 2022, dal sig. Roman Ziemian contro la Procura Federale ACI-Sport avverso la sentenza resa dalla Corte Sportiva di Appello ACI-Sport in data 10 giugno 2022, rubricata al n. 8/2022 nel procedimento CS 3/2022, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note al ricorrente il successivo 24 giugno 2022, con la quale sono stati respinti i reclami proposti contro le decisioni n. 10 e n. 20 del 15 maggio 2022, supportate dal rapporto tecnico del 15 maggio 2022, per effetto delle quali il Collegio dei Commissari Sportivi della Serie Internazionale denominata “Ferrari Challenge Europe”, nell’ambito della manifestazione svoltasi nei giorni 13, 14 e 15 maggio 2022 in Le Castellet, sul circuito del Paul Ricard in Francia, ha irrogato, a carico del sig. Roman Ziemian, le sanzioni, rispettivamente, della cancellazione di tutti i tempi della sessione di qualificazione Q2 e della esclusione dalla classifica di Gara 2; NULLA PER LE SPESE;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2022, presentato, in data 22 luglio 2022, dal sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, nonché nei confronti del sig. Andrea Bastini e della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0096/CFA/2021-2022 del 22 giugno 2022, notificata al suddetto istante in pari data, nella parte in cui l'Organo di secondo grado, pur avendo, a superamento della impugnata pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n.0144/TFN-SD/2021-2022 del 12 maggio 2022, riconosciuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado dal suddetto calciatore, ha respinto nel merito il gravame dello stesso avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque, assunta nella riunione del 14 febbraio 2022 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022, con la quale sono state introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile e di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nonché per la cancellazione e/o caducazione di qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), ivi compresi lo stralcio del verbale della riunione de qua afferente a tale materia, consultabile sul sito web della Divisione medesima a decorrere dal 25 febbraio 2022, e la definizione della categoria degli atleti "formati" in Italia, in essa espressamente contenuta e costituente parte integrante della delibera in parola; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE DIVISIONE CALCIO A CINQUE FIGC;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2022, presentato, in data 22 luglio 2022, dal sig. Matheus Sermino Pozzi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND, nonché nei confronti del sig. Antonio Molaro e della A.S.D. Arzignano Calcio a Cinque s.r.l., con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0096/CFA/2021-2022 del 22 giugno 2022, notificata al suddetto istante in pari data, nella parte in cui l'Organo di secondo grado, pur avendo, a superamento della impugnata pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n.0144/TFN-SD/2021-2022 del 12 maggio 2022, riconosciuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado dal suddetto calciatore, ha respinto nel merito il gravame dello stesso avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque, assunta nella riunione del 14 febbraio 2022 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022, con la quale sono state introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile e di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nonché per la cancellazione e/o caducazione di qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), ivi compresi lo stralcio del verbale della riunione de qua afferente a tale materia, consultabile sul sito web della Divisione medesima a decorrere dal 25 febbraio 2022, e la definizione della categoria degli atleti "formati" in Italia, in essa espressamente contenuta e costituente parte integrante della delibera in parola; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE DIVISIONE CALCIO A CINQUE FIGC.