Le motivazioni della sentenza afferente al ricorso della S.S.C. Napoli S.p.A. contro FIGC, Juventus F.C. S.p.A. e LNP Serie A
Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza afferente al ricorso - accolto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia il 22 dicembre 2020 - presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. lo scorso 4 dicembre 2020 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica.
Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.
Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima.
Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione.