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Le decisioni relativi ai ricorsi Montecchio Maggiore/altri contro FIGC e Vincenzo Pastore contro FIGC

La Seconda Sezione del Collegio, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi i data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato, il 5 agosto 2016, dalla società Montecchio Maggiore s.r.l., nonché da Daminao Pilan, Marco Andretti e Sebastiano Cogo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per la riforma e/o l'annullamento con rinvio della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello - III Sezione - FIGC, di cui al C.U. n. 02/CSA del 15 luglio 2016, che, respingendo il ricorso in appello della predetta Società, ha confermato le squalifiche (comminate dalla Delibera del Giudice Sportivo presso la LND, di cui al C.U. n. 333 del 19 maggio u.s.) dei calciatori tesserati per la stessa ricorrente, Damiano Pilan (squalifica fino al 31.3.17), Sebastiano Cogo (squalifica fino al 30.11.16) e Marco Andretti (squalifica fino al 31.10.16), rispettivamente inflitte a seguito della gara del Campionato Juniores Dilettanti, Castel Del Piano 1966-Montecchio Maggiore del 18 maggio u.s.; ha, altresì, disposto che le spese del giudizio seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC;

 

ha accolto, limitatamente al quinto motivo, il ricorso presentato da Pastore il 25 agosto 2016 e ha rinviato la questione alla Corte Federale d’Appello FIGC perché rinnovi la sua valutazione in ordine alla misura sanzionatoria inflitta, fornendone adeguata motivazione.

 

Il ricorso in questione è stato presentato da Vincenzo Pastore (all'epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania FIGC/LND) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale della FIGC, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, che ha irrogato in capo allo stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione per sei mesi. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.

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