Le decisioni della Seconda Sezione
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:
Previa riunione, disposta per connessione oggettiva, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati i seguenti tre ricorsi, disponendo la compensazione delle spese dei giudizi:
1) Il ricorso presentato il 27 luglio 2017 da Fabrizio Maglia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 003/CFA (2017/2018) del 3 luglio 2017, con la quale quest’ultima, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, nel ritenere il ricorrente responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, ha confermato, nei confronti del ricorrente medesimo, la sanzione della inibizione di mesi tre, già disposta con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia dello Sport;
2) il ricorso presentato il 31 luglio 2017 da Luigi Condò contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale d’Appello FIGC, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite (C.U. n. 003/CFA del 3 luglio 2017), con la quale quest’ultima, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS, ha confermato, nei confronti del ricorrente, le sanzioni della inibizione per 3 anni e dell’ammenda pari ad euro 50.000,00, già disposte con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia;
3) il ricorso presentato il 2 agosto 2017 da Domenico Giampà contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 003/CFA del 3 luglio 2017, con la quale quest’ultima, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS, ha confermato, nei confronti del ricorrente, le sanzioni della squalifica di 6 mesi e dell’ammenda pari ad € 30.000,00, già disposte con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia, per l’asserita violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC;.
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato il 2 agosto 2017 da Salvatore Casapulla contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, il Tribunale Federale Nazionale FIGC e la Procura Federale FIGC per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 005/CFA del 3 luglio 2017, con la quale è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Casapulla, la sanzione della inibizione di quattro anni e l'ammenda di € 30.000,00, per l'asserita violazione degli artt. 6, 7 e 4 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC, nonché per l’annullamento di tutti gli atti a quello suindicato connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ivi compresa la decisione del Tribunale Federale di primo grado, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e l'ammenda di € 95.000,00, nonché il deferimento della Procura Federale, che ha attivato il giudizio in esame. Ha, altresì, condannato il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Figc.
HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO il ricorso presentato il 3 agosto 2017 da Francesco Millesi avverso la decisione della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), di cui al C.U. n. 133/CFA del 4 luglio 2017, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo promosso dallo stesso ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale, è stata ridotta la squalifica a carico del ricorrente in anni 3 e rideterminata la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00, in luogo della squalifica di anni 5 e dell’ammenda pari ad € 50.000,00 irrogate dal Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sez. Disciplinare – di cui al C.U. n. 75/TFN del 12 aprile 2017, per l’asserita violazione dell’art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC. Ha, altresì, condannato il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Figc.