La Viola Reggio Calabria 1966 ricorre contro la FIP
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d. - in liquidazione - contro la Federazione Italiana Pallacanestro per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP, pubblicata e notificata con C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019, che ha dichiarato inammissibile il reclamo interposto dall'odierna ricorrente avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo FIP, adottata con C.U. 1554 del 3 maggio 2019, GSN n. 228, con la quale: è stata omologata, con il risultato di 20-0, la partita del 28 aprile u.s. tra Amatori Pallacanestro Pescara e Viola Reggio Calabria; è stata omologata, con il risultato di 0-20, la partita del 1 maggio u.s. tra Viola Reggio Calabria e Amatori Pallacanestro Pescara; la società Viola Reggio Calabria è stata esclusa dal Campionato di Serie B Maschile, con passaggio del turno successivo alla fase play off della società Amatori Pallacanestro Pescara; la società Viola Reggio Calabria è stata, altresì, sanzionata con la perdita del titolo sportivo, l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad euro 12.000,00 e lo svincolo degli atleti di categoria senior nazionale.
La ricorrente Viola Reggio Calabria chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di statuire l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento impugnato, previa integrale cassazione dello stesso, e di disporre l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori irrogati a suo carico.
In subordine, chiede venga disposto il rinvio all'organo di giustizia federale competente, che vorrà, secondo l'invocato principio di diritto per come a dichiararsi dal Collegio di Garanzia, ed in accoglimento delle censure mosse dall'invocato Collegio di Garanzia, riformare il gravato provvedimento in favore della ricorrente e previa valutazione delle doglianze esposte nel merito.