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La SSD Vigasio ricorre contro la FIGC per il risultato della gara SSD Vigasio-Cjarlins Muzane

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche il ricorso presentato dalla S.S.D. Vigasio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro l’A.S.D. Cjarlins Muzane, per la riforma e/o l’annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, resa a Sezioni Unite, pubblicata (completa di motivazioni) sul C.U. n. 027/CSA del 25 Novembre 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla A.S.D. Cjarlins Muzane, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo, la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 24 del 18 Settembre 2019, con cui, in adesione al reclamo presentato in prima istanza dalla S.S.D. Vigasio a r.l., era stata inflitta alla suddetta A.S.D. Cjarlins Muzane la punizione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara S.S.D. Vigasio - A.S.D. Cjarlins Muzane del 1° settembre 2019, per la violazione dell’art. 21, comma 7, del CGS FIGC.

 

La vicenda trae origine dall’impiego, da parte della A.S.D. Cjarlins Muzane, del calciatore Matteo Gubellini in occasione dell’incontro di calcio S.S.D. Vigasio - A.S.D. Cjarlins Muzane, disputatosi in data 1 settembre 2019,  valevole per la prima Giornata del Campionato di Serie D 2019/2020, terminato sul campo con il risultato di 1-0 in favore della Società ospite.

 

La S.S.D. Vigasio a r.l. chiede al Collegio di Garanzia:

  • di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione impugnata;
  • per l'effetto, di disporre l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con irrogazione, a carico della A.S.D. Cjarlins Muzane, della punizione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), del CGS, così come richiesto ab origine dall’odierna ricorrente e come statuito dal Giudice Sportivo nella pronuncia di primo grado;
  • di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla gravata decisione.

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