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La Seconda Sezione ha respinto le tre istanze al termine della sessione di udienze

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2022, presentato congiuntamente, in data 23 maggio 2022, dal sig. Carmine Valentini, in qualità di Presidente della Zenith Prato s.s.d.r.l., e dal sig. Marco Santanni, dirigente della predetta Società, avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 80 del 5 maggio 2022, che, in accoglimento parziale del reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 69 del 7 aprile 2022, ha ridotto ad anni uno la sanzione dell’inibizione inflitta in capo al sig. Marco Santanni, così riformando la decisione del Giudice Territoriale di primo grado, che aveva irrogato, al suddetto dirigente, la sanzione della inibizione sino al 7 giugno 2023; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN EURO 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2022, presentato, in data 24 maggio 2022, dall’Arbitro Benemerito Emidio Morganti della Sezione AIA di Ascoli Piceno, nonché responsabile O.T. della CAN B, contro la Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, la Commissione Disciplina Nazionale dell'AIA, la Procura Federale della FIGC, l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in seguito alla Delibera n. 36 della Commissione di Disciplina d'Appello AIA, emessa in data 4 maggio 2022 e comunicata, a mezzo PEC, in data 9 maggio 2022, con la quale, nel dichiarare inammissibile l'appello del suddetto ricorrente, è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 13, dal 2 marzo 2022 al 1° aprile 2023, irrogata, a carico dello stesso Emidio Morganti, dalla Commissione di Disciplina Nazionale AIA con la Delibera n. 59 del 1° marzo 2022; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN EURO 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE CONVENUTA;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2022, presentato, in data 13 settembre 2022, dall'Arbitro Effettivo Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Arbitrale presso l'AIA, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento, ai sensi degli artt. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata al suddetto istante il 2 settembre 2022, con la quale la medesima Commissione, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 54/2022, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha irrogato, a carico dell'A.E. Piero Giacomelli, la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, dall'8 febbraio 2022 al 7 gennaio 2023; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN EURO 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE CONVENUTA.

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