La seconda sezione del Collegio di Garanzia fissa 4 udienze per il 13 maggio
La seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, ha fissato la data della prossima sessione di udienze, che si terrà il 13 maggio 2016, a partire dalle ore 14.30. Di seguito il calendario dei ricorsi che saranno esaminati in tale occasione:
ricorso Maurizio Morvidoni (arbitro benemerito e, all’epoca dei fatti contestati, Presidente della Sezione A.I.A. di Città di Castello) contro l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A. n. 22 del 19 ottobre 2015, comunicata in data 9 novembre u.s., che, in parziale accoglimento del ricorso avverso la decisione della Commissione di Disciplina Nazionale A.I.A. n. 2 del 13 luglio 2015 (che aveva disposto, in capo la ricorrente, la sanzione della sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2017), ha comminato, a carico dello stesso ricorrente, la sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2016, a fronte dell’asserito compimento di una serie di violazioni amministrative commesse nell'esercizio dell'attività di presidente della suddetta Sezione, unitamente ad altri associati;
ricorso Matteo Gabrielli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello della LND- C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 36 del 16 marzo u.s., che, a conferma del giudizio di primo grado, ha irrogato la sanzione della squalifica di 10 giornate in capo al ricorrente, per la violazione degli artt. 11, comma 1, e 35, comma 1, punto 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva (comportamento discriminatorio - sub specie insulti razzisti - assunto in occasione della gara e registrato dall'arbitro nel relativo referto).
Ricorso Savona F.B.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 0907CFA del 18 marzo 2016, con la quale, a seguito della riassunzione del procedimento in questione, per effetto della decisone n. 4/2016 assunta lo scorso 22 gennaio 2016 dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, è stata rideterminata in punti 4 (quattro) la sanzione della penalizzazione in classifica e in euro 20.000 (ventimila) quella dell’ammenda a carico della società, impregiudicato il restante impianto sanzionatorio.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di ridurre la sanzione irrogata nella misura ritenuta di giustizia e , comunque, in misura non superiore a due punti di penalizzazione, di cui 1 (uno) punto per illecito sportivo, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al collaboratore Barghigiani, ed 1 (uno) per l’unica aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., applicabile al caso di specie, nonché euro 10.000,00 per la responsabilità oggettiva per omessa denuncia contestata al sig. Ceniccola, ovvero alle diverse sanzioni ritenute di giustizia ovvero, in subordine, di rinviare il procedimento alla Corte Federale d’Appello FIGC perché ridetermini la pena, applicando correttamente il principio indicato dal Collegio di Garanzia dello Sport.
Ricorso Società Benevento Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata con C.U. n. 93 del 31 marzo 2016, che ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva inflitto al predetto club la penalizzazione in classifica di 1 punto, a causa della asserita, mancata soddisfazione dei criteri legali ed economico – finanziari finalizzati al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro, a causa del mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo pari ad euro 400.000.