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La S.S. Teramo Calcio ricorre contro FIGC e altre squadre contro la revoca del titolo sportivo campionato Serie B, 6 punti penalizzazione in Lega Pro e ammenda euro 30.000

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società S.S. Teramo calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Pro, la società Ascoli Picchio F.C. 1898 s.p.a., l’A.S. Gubbio 1910 s.r.l., la società F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino calcio s.r.l., per la riforma e/o l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche, della delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, assunta nella riunione del 27 agosto 2015 e pubblicata nel solo dispositivo con C.U. n. 016/CFA del 29 agosto 2015, nella parte in cui ha disposto, nei confronti della ricorrente, la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, girone B, disputato dalla reclamante nella stagione sportiva 2014/2015  e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2015/2016 nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di euro 30.000 (trentamila), per responsabilità diretta, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, nonché per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe.

 

La ricorrente, chiede, pertanto, nel merito, la riforma e/o l’annullamento della decisione impugnata, di cui al C.U. n. 016/CFA del 29 agosto, nota nel solo dispositivo;

 

in via cautelare, stante l’imminente inizio dei Campionati di Serie B e di Lega Pro, l’adozione di un provvedimento anche monocratico inaudita altera parte di sospensione dei suddetti campionati, anche solo relativamente alle partite che riguardano la società S.S. Teramo calcio s.r.l., attualmente in Lega Pro in virtù della delibera ivi impugnata, e della società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., attualmente in serie b in virtù della medesima decisione.

 

Si chiede, altresì, l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, alla impugnata decisione.

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