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La Procura Generale dello Sport ricorre contro la S.S. Lanciano, Claude Alain Di Menno Bucchianico, Angelo Castrignanò e la FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI contro Claude Alain Di Menno Bucchianico (Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società S.S. Lanciano 1924 srl), Angelo Castrignanò (Presidente del Collegio sindacale della ripetuta società), la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata in data13 maggio 2016, di cui al C.U. n. 123/CFA (2015/2016), che, riuniti i relativi procedimenti, ha rispettivamente:

 

-          accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 e, per l'effetto, ha ridotto la penalizzazione ad essa inflitta in primo grado (da cinque punti) a due punti, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e ha ridotto l'ammenda (da € 6.500,00)ad € 3.000,00;

-          accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Claude Alain Di Menno Bucchianico e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione di inibizione allo stesso irrogata (da cinque mesi e quindici giorni) a due mesi;

-          accolto il ricorso proposto dal sig. Angelo Castrignano e, per l'effetto, ha annullato la sanzione allo stesso inflitta (due mesi di inibizione).

La ricorrente Procura Generale dello Sport presso il CONI chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di disporre la riduzione fino alla metà dei termini previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI;

- in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, riformare la decisione impugnata nelle parti in cui: (ì) a parziale accoglimento del ricorso della S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l., ha ridotto la relativa sanzione alla penalizzazione da cinque a due punti, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e all'ammenda di € 3.000,00; (ìì) a parziale accoglimento del ricorso del sig. Di Menno Bucchianico, ha ridotto la relativa sanzione all'inibizione per mesi due; nonché (ììì) ha disposto la restituzione della tassa di reclamo in favore della suddetta Società Virtus Lanciano e del sig. Di Menno Bucchianico;

per l'effetto, di decidere la controversia senza rinvio e, quindi:

a) condannare definitivamente la S.S. Virtus Lanciano alla penalizzazione di 4 punti da scontarsi nella stagione sportiva in corso e all'ammenda di € 6.500,00, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia;

b)condannare definitivamente il sig. Di Menno Bucchianico alla sanzione di mesi cinque e quindici giorni di inibizione ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

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