La Procura Generale dello Sport ricorre contro la FIDS e altri
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi e dei procuratori Nazionali, avv. Thomas Martone e prof. avv. Maria Elena Castaldo, contro Michele Barbone (Presidente FIDS), Davide Cacciari, Giovanni Costantino, Michele Lauletta, Gianluca Matarese, Roberto Musiani, Edilio Pagano, Piercarlo Pilani, Alberto Pregnolato, Sergio Rotaris, Fernando Tiberio, Christian Zamblera, nonché nei confronti della F.I.D.S.(Federazione Italiana Danza Sportiva), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello F.I.D.S., pubblicata in data 18 settembre 2017 (C.U. n. 8/2017), con la quale, nel respingere il reclamo presentato dalla Procura Federale e dai Procuratori Nazionali dello Sport, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale che ha dichiarato l'azione disciplinare promossa nei confronti dei suddetti tesserati, con atto di deferimento del 21 aprile 2017, inammissibile per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport, nonchè improcedibile per difetto di legittimazione dei procuratori Nazionali dello Sport applicati.
La Procura Generale dello Sport chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l’effetto, di decidere la controversia senza rinvio e, quindi, di assolvere Edilio Pagano per le incolpazioni contestate nel deferimento, di condannare all'inibizione Michele Barbone (per anni 5), Davide Cacciari (per anni 4), Giovanni Costantino (per anni 2), Michele Lauletta (per anni 5), Gianluca Matarese (per anni 2 e mesi 6), Roberto Musiani (per anni 4 e mesi 6), Alberto Pregnolato (per anni 4), Sergio Rotaris (per anni 2 e mesi 6), Fernando Tiberio (per anni 5), Christian Zamblera (per anni 1 e mesi 6) e condannare Piercarlo Pilani alla radiazione, ovvero alle sanzioni che il Collegio di Garanzia ritenga congrue;
- in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l’effetto, di rinviare all’organo che ha emesso la decisione, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.