La Federazione Ciclistica Italiana ricorre contro Marcello Bernacchia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) contro Marcello Bernacchia per la riforma integrale della decisione assunta dalla Seconda Sezione della Corte Federale d'Appello della FCI in data 13 gennaio 2021, con motivazioni depositate il successivo 22 gennaio, con la quale la Corte ha accolto il gravame proposto da Bernacchia avverso la decisione emessa dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale della FCI del 4 dicembre 2020, con cui il Giudice di primo grado endofederale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso di Bernacchia avverso l'esclusione, per inammissibilità, della sua candidatura per la carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all'Assemblea Ordinaria Nazionale 2021/2024, avendo il medesimo una controversia giudiziaria nei confronti della FCI pendente avanti al Tribunale Civile di Perugia, e ciò in violazione del disposto di cui all'art. 31, comma 3, dello Statuto Federale.
La ricorrente FCI chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
a) di precisare preliminarmente, alla luce di quanto disposto nei principi Fondamentali degli Statuti delle FSN del CONI e nello Statuto FCI, con particolare riferimento alle previsioni di ineleggibilità di cui all'art. 31, comma 3, del predetto Statuto, che la pendenza del giudizio proposto nei confronti di Bernacchia, due anni prima della sua attuale candidatura, a seguito di ispezione amministrativa e su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'accertamento della sua responsabilità come membro del direttivo del Comitato Regionale Umbria e del risarcimento del danno subito dalla Federazione, dà luogo alla applicazione del principio di ineleggibilità;
b) per l'effetto, di dichiarare non ammissibile la candidatura di Bernacchia alla carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all'Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024.