L'US Palermo SPA ricorre contro la FIGC per bocciatura istanza cautelare legata alla retrocessione decisa dal TFN
La società U.S. Palermo S.p.A. ha presentato un ricorso contro la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, di Anastasio Morosi, di Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata il 16 maggio 2019, comunicata in pari data, che si è pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla società US Città di Palermo S.P.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019.
La vicenda trae origine dal deferimento, da parte della Procura Federale FIGC, a carico della U.S. Città di Palermo S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva, per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS FIGC, per i fatti addebitati in concorso tra loro a Maurizio Zamparini - per i 7 addebiti di cui al deferimento -, Anastasio Morosi - per i 5 addebiti di cui al deferimento - e Giovanni Giammarva - per l'addebito di cui al deferimento - da cui è conseguita la pronuncia, in primo grado endofederale, del Tribunale Federale Nazionale FIGC (C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s.), con la quale è stato dichiarato inammissibile il deferimento a carico del sig. Zamparini e sono state irrogate le sanzioni della inibizione di 2 anni a carico del sig. Giammarva, della inibizione di cinque anni a carico del sig. Anastasio e della sanzione della retrocessione del Palermo al'ultimo posto della classifica del Campionato di Serie B s.s. 2018/2019, per la evidenziata "sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita. A fronte di tali circostanze, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazione della società, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018 e aventi il loro apice relativamente al bilancio del 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l'iscrizione al campionato di calcio 2017/2018".
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione impugnata e, per l'effetto, di sospendere, anche inaudita altera parte, con estrema urgenza e con effetti immediati, l'efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale FIGC del 13 maggio 2019 sino alla definizione del citato giudizio d'appello attualmente pendente, per le ragioni e nei termini esposti nel presente gravame, ovvero, in ogni caso, anche indipendentemente dalla decisione impugnata, di adottare qualsiasi altro provvedimento cautelare utile ad evitare che il Palermo, nelle more del procedimento pendente dinnanzi alla CFA FIGC, subisca il qui denunciato danno grave ed irreparabile derivante dalla mancata partecipazione ai playoff di Serie B della stagione in corso.