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L'US Città di Palermo ricorre contro il Frosinone Calcio e la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto anche il ricorso presentato dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CFA del 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la CSA ha rigettato le domande formulate dalla U.S. Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni già irrogate alla società Frosinone Calcio.

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

  1. A) ritenere e dichiarare l’ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI;  
  2. B) accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; 
  3. C) revocare e/o annullare la decisione ivi impugnata della  Corte Sportiva di Appello e, per l’effetto: 
  4. D) ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della 

norma di cui all’art. 17, comma 1, C.G.S. FIGC e per violazione dei principi di diritto 

enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con le decisioni n. 56/2018 e n. 17/2019 e, conseguentemente, sanzionare la Frosinone Calcio S.r.l. con la  perdita della gara disputata in data 16.06.2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S. F.I.G.C., ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a tre, comunque con effetto nella stagione sportiva 2017/2018; 

  1. E) non omologare, comunque, il risultato della partita del 16.06.2018; 
  2. F) previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., non 

omologare e/o annullare il risultato della partita del 16.06.2018 ed ordinare la ripetizione della stessa;

  1. G) in virtù della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018, ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co. 1.3, C.G.S., trattandosi di condotta gravemente antisportiva. 

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