L'U.S. Avellino 1912 ricorre contro la FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, presentato dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inammissibilità e/o l’erroneità della delibera impugnata, assunta dal Commissario Straordinario della FIGC; per l’effetto, di disporre l’immediata ed incondizionata ammissione della predetta società al Campionato di Serie B 2018/2019, previa concessione alla stessa della relativa Licenza Nazionale;
- in subordine, di annullare la delibera impugnata e, alla luce dell’acclarata tardività della contestazione della Co.Vi.Soc. del 12 luglio 2018, rimettere gli atti allo stesso Organo di Vigilanza per la rinnovazione e/o riformulazione dell’atto medesimo;
- sempre in via gradata, di statuire la rimessione in termini del sodalizio irpino, ai fini della produzione di una ulteriore garanzia fideiussoria, in aggiunta e/od in sostituzione di quella originariamente depositata.