L'esito di sei udienze davanti alle Sezioni Unite
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2020, presentato, in data 26 giugno 2020, dalla Armony Line ASD contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Giunta Nazionale CONI e l'Ufficio organismi sportivi DSA-EPS-AB del CONI avverso Ia delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14 maggio 2020, comunicata a mezzo email il successivo 27 maggio, con la quale è stato respinto il ricorso dell'odierna ricorrente ed è stato confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 5/2020 del 6 marzo 2020, con cui era stata disposta la nullità dell'iscrizione della medesima Associazione sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL CONI.
HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2020, presentato, in data 6 luglio 2020, dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIDS dell’11 giugno 2020, pubblicata in data 17 giugno 2020 e non comunicata, con la quale è stato accolto il reclamo promosso dall’avv. Salvatore Scarfone e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, resa dal Tribunale Federale della FIDS in data 11 febbraio 2020, è stata dichiarata l’illegittimità della delibera del Consiglio Federale FIDS n. 448/19 e ne è stato disposto l‘annullamento; e, per l’effetto, per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso promosso dall’avv. Salvatore Scarfone avverso la deliberazione del Consiglio Federale FIDS n. 448/19; PER L’EFFETTO, HA DICHIARATO LA NULLITA’ DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FIDS. HA, ALTRESI’, DISPOSTO L‘INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE.
HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2020, presentato, in data 25 luglio 2020, dalla ASD Antonio Padovani Futsal contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD Atletico Silvi, e con notifica alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Comitato Regionale Abruzzo della LND e alla Divisione Calcio a 5 della LND, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020, con la quale è stata annullata la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il C.R. Abruzzo FIGC, resa con C.U. n. 41 del 7 gennaio 2020, di conferma della decisione del Giudice Sportivo emessa con C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CFA FIGC – SEZIONI UNITE, DI CUI AL C.U. N. 082/CFA DEL 26 GIUGNO 2020; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIGC.
HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2020, presentato, in data 2 settembre 2020, da Ugo Fagiolo contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sez.), pronunciata il giorno 25 giugno 2020, con motivazioni depositate il successivo 6 luglio nel comunicato n. 2 bis, nel giudizio di revocazione n. 2/2020 introdotto dal ricorrente, la cui istanza ex art. 70 Regolamento Giurisdizionale è stata respinta nel merito;
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2020, presentato, in data 4 settembre 2020, dalla Arcomnia ASD, in persona del legale rappresentante in carica, Lorenzo Colombo, nonché del legale rappresentante uscente, Paola Cerutti, contro la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avverso la Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 228 del 5 agosto 2020, comunicata via pec il successivo 10 agosto 2020, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente e confermato il Provvedimento del Segretario Generale n. 8 del 6 aprile 2020, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett . b), del "Regolamento di Funzionamento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche", ha disposto la nullità dell'iscrizione dell'Arcomnia ASD nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, avvenuta, in data 28 marzo 2019, tramite l'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva denominato CSAIN, per la mancanza dei requisiti richiesti ai fini del rinnovo dell'iscrizione nel suddetto Registro, data la non conformità dello Statuto Sociale; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL CONI.
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2020, presentato in data dall'Endas Club Giramondo, in persona del legale rappresentante, Massimo Arcolini, contro la Giunta Nazionale presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché con il coinvolgimento dell'ENDAS, avverso la deliberazione n. 177/2020 assunta dalla Giunta Nazionale del CONI in data 2 luglio 2020, notificata all'odierna ricorrente il successivo 28 luglio, con la quale è stato confermato il provvedimento n. 3 del 12 febbraio 2020, assunto dal Segretario Generale del CONI, di annullamento dell'iscrizione dell'Endas Club Giramondo dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del relativo Regolamento di Funzionamento, per tardività del ricorso; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL CONI.