L'esito di quattro udienze davanti alla Prima Sezione
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha accolto il ricorso presentato dalla società A.C. Crevalcore ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e la ASD Guastalla per l’impugnazione del C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017 del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND, con il quale la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il suddetto C.R. FIGC-LND ha rigettato il reclamo interposto dall’A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 21 del 29 novembre 2017, che aveva irrogato, in capo al sodalizio ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver schierato nella gara Crevalcore – Guastalla del 12 novembre 2017 un calciatore con a carico un residuo di squalifica; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E RINVIATO ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO PRESSO IL C.R. EMILIA-ROMAGNA FIGC-LND NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Ha accolto il ricorso presentato dalla società ASD Taurisano 1939 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Puglia F.I.G.C./L.N.D. e la Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Puglia, di cui al C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017, la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, ha accolto il reclamo promosso dalla Polisportiva Soleto nei confronti della ASD Taurisano in relazione alla gara disputata tra le due stesse compagini il 5 novembre 2017 e, per l’effetto, ha inflitto, in capo alla ASD Taurisano, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Polisportiva Soleto, oltre a confermare l’ammenda di € 200,00 già irrogata dal giudice di primo grado; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA E HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA STESSA PER QUANTO ESPOSTO IN PARTE MOTIVA.
Ha respinto il ricorso presentato dalla società S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la ASD Arzignano Valchiampo, nonché nei confronti di Daniele Antonio Forte, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di cui al C.U. n. 9/TFN del 6 novembre 2017, che ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte per la ASD Arzignano Valchiampo;
Ha respinto il ricorso presentato dalla ASD Città di Falconara contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), la LND-Divisione Calcio a Cinque, nonché contro la società Kick Off C5 Femminile (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o CONI), per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 066/CSA del 15 Gennaio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso della ASD Città di Falconara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 083 del 10 Ottobre 2017, con cui era stato a sua volta rigettato il reclamo proposto in primo grado dalla stessa società ricorrente contro la regolarità della gara Kick Off C5 Femminile - A.S.D. Città di Falconara del 24 Settembre 2017, valevole per la Prima Giornata di Andata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile di Calcio a Cinque 2017/2018, stante la asserita non conformità alla vigente normativa in materia del campo di gioco messo a disposizione dal sodalizio ospitante e sito nel Palasport Centro Sportivo “Enrico Mattei” di San Donato Milanese.