L'esito delle sei udienze discusse davanti alla Quarta Sezione
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal presidente di Sezione, Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2021, presentato congiuntamente, in data 16 aprile 2021, da Luca e Marco Corberi avverso la sentenza rubricata al n. CF 1/21 ed emessa dalla Corte Federale d’Appello ACI-Sport, in data 5 marzo 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note ai ricorrenti, a mezzo PEC, il successivo 24 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo dei sigg. Corberi e, per l'effetto, sono state confermate le sanzioni delle radiazioni irrogate, a loro carico, dal Tribunale Federale ACI, con la decisione n. 1/2021 del 14/21 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 227.13 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport, per la violazione del combinato disposto degli artt. 8.1, 8.4 e 227.4 del RSN, con applicazione, a carico del sig. Luca Corberi, delle aggravanti di cui alle lettere d), f), g), dell'art. 225 RSN, e, a carico di Marco Corberi, delle aggravanti di cui alle lettere b), d), f), dell'art. 225 RSN; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DI LUCA E MARCO CORBERI IN FAVORE DELLA RESISTENTE ACI;
HA DIFFERITO LA CAMERA DI CONSIGLIO IN MERITO al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2020, presentato, in data 2 luglio 2021, dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso nei confronti di Alessandro Danilo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma della decisione n. 43/TFNSVE 2020/2021, emessa, in data 4 giugno 2021, dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, che, nel respingere il reclamo presentato dalla stessa società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici FIGC-LND, di cui al C.U. n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, ha, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il reclamo del calciatore Alessandro Danilo e condannato la società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento, in favore del ripetuto calciatore, della somma di € 2.476,35, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020;
HA DISPOSTO GLI INCOMBENTI ISTRUTTORI, CHE SARANNO ESPLICITATI IN MOTIVAZIONE, IN MERITO al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2021, presentato, in data 22 luglio 2021, da Eros Gonin e Lucilla Macchiati avverso la sentenza emessa, in data 22 giugno 2021, dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), con motivazioni depositate in data 2 luglio 2021, con la quale è stata confermata la condanna irrogata in capo alla sig.ra Lucilla Macchiati, consistente nella sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per la durata di tre mesi e, parimenti, la condanna comminata al sig. Eros Gonin, consistente nella sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per la durata di sei mesi;
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2020, presentato, in data 23 luglio 2021, da Giordano Maccarrone contro la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 avverso la decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 "a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto"), è stato dichiarato risolto "per grave inadempimento del calciatore Giordano Maccarrone l'accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920"; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €600,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE SSD A R.L. CALCIO FOGGIA 1920;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2021, presentato, in data 9 settembre 2021, da Gianluca Santarelli nei confronti dell'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) per la riforma della decisione n. 3/2021, emessa, in data 9 luglio u.s., dal Collegio Nazionale dei Garanti dell'AICS, e comunicata il successivo 12 luglio u.s., con la quale, a conferma del provvedimento del 9 febbraio 2021, n. 1/2021, adottato, in prima istanza, dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sono state respinte le eccezioni di competenza e l'asserita mancanza di qualità di socio e, in riforma parziale dello stesso, è stata disposta "la riduzione della sanzione di sospensione di Gianluca Santarelli a un periodo di mesi 18"; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
Il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2021, presentato, il 21 settembre 2021, da Melchiorre Zarelli contro la decisione n. 0012/CFA/2021-2022 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della Federazione Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata e notificata in data 30 agosto 2021, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC - n. 0014 del 23 luglio 2021, che aveva irrogato al suddetto ricorrente la sanzione della inibizione per mesi 9, è stata ridotta a 6 mesi la sanzione della inibizione a carico del medesimo, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC, E’ STATO RINVIATO A CAUSA DI SOPRAGGIUNTI, IMPROCRASTINABILI IMPEGNI DEL RELATORE.