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L'esito delle 5 udienze odierne davanti alla Prima Sezione

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 4 gennaio 2019 dalla  società F.C. Aprilia Racing Club contro la società Matera Calcio s.r.l., nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e la società Paganese Calcio 1926 s.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 58/CFA del 5 dicembre 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n.14/TFN dell'8 agosto 2018, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società Aprilia Racing Club, per l'effetto ha avallato l'iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. al campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019, disposta dal Commissario Straordinario con C.U. n. 29 del 20 luglio 2018; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA E VENGONO LIQUIDATE NELLA SOMMA DI EURO 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA DELLE RESISTENTI FIGC E LEGA PRO.

 

2) Ha respinto il ricorso presentato il 3 febbraio 2019 da. Renato Benedetti, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l., avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby n. 20 del 4 gennaio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla Società ricorrente contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 5 dicembre 2018 - Comunicato B/08/GS (riunione del 5 dicembre 2018), ha confermato, a carico della medesima, la penalizzazione di 4 punti in classifica e la multa di € 100,00, in relazione alla gara del 2 dicembre 2018 - 7^ giornata di andata - tra la società Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l. e la società ASDL Rugby Varese, nonché la sanzione della sconfitta a tavolino della Società istante, con il risultato di 0-20 in favore della ASDL Rugby Varese, in luogo del risultato conseguito sul campo di 26-24 per la Amatori Milano, ai sensi degli artt. 61, 11, 14, 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIR e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 2.4.2.1, pag. 32, e del punto 1 della Sezione 13 “Campionati Federali”, lett. B) e lett. C), della Circolare Informativa FIR 2018/2019; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 3,000, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY.

 

3) Ha annullato la decisione impugnata e, per l'effetto, ha rinviato alla CFA FIN per il riesame della controversia, applicando il principio di proporzionalità della sanzione con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2019, presentato, in data 8 febbraio 2019, dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la A.S.D. C.N. Posillipo avverso la decisione n. 39/2018 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 Pro Recco c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FIN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società Pro Recco, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 - pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo, valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 - con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società CN Posillipo, oltre all’ammenda di euro 1.000,00;

 

4) Ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato l'8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD nei confronti dell’ASD Atletico Centobuchi, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché del sig. Ndoye Lamine, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC-LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 3-0, della partita disputata contro l’ASD Atletico Centobuchi in data 17 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro;

 

5) Ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato l'8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD nei confronti dell’ASD Football Club Montalto, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché del sig. Ndoye Lamine, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC-LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della partita disputata contro l’ASD Football Club Montalto in data 11 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.

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