L'Avv. Claudio Mauriello ricorre contro FIGC per inibizione di 6 mesi decisa da CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'avv. Claudio Mauriello, già Legale Rappresentante dell'U.S. Avellino 1912 s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 086/CFA del 3 luglio 2020, pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stata confermata, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione dell’inibizione di 6 mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della FIGC con la decisione n. 120/TFN-SD del 10 marzo 2020.
La vicenda trae origine dal deferimento, a carico dell'avv. Claudio Mauriello, da parte della Procura Federale della FIGC n. 9169/667 pf 19-20 del 21 gennaio 2020, in merito alla violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS e all’art. 85, lett. C), par. III), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza.
Il ricorrente, avv. Mauriello, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata per tutti i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 85 CGS-FIGC da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver fissato l’udienza entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento;
b) violazione della modalità di notifica ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera c), CGS previgente-FIGC da parte del TFNSD-FIGC, per non aver inviato a mezzo Raccomandata A/R la fissazione dell’udienza di discussione del 5 marzo 2020;
c) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver notificato atto necessario per consentire l’esercizio del diritto di difesa;
d) violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. da parte del TFN-SD-FIGC, per non aver notificato atto necessario per instaurare correttamente il contraddittorio;
e) violazione della modalità di notifica ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera c), CGS previgente-FIGC da parte della CFA-FIGC, per aver notificato fissazione dell’udienza a mezzo pec a soggetto non domiciliatario e, pertanto, non legittimato a ricevere comunicazioni in nome e per conto del deferito;
f) violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione da parte della CFA-FIGC, per non aver notificato atto necessario per consentire l’esercizio del diritto di difesa;
g) violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. da parte della CFA-FIGC, per non aver notificato atto necessario per instaurare correttamente il contraddittorio;
h) violazione dell’art. 99, comma 5, CGS-FIGC da parte della CFA-FIGC, per non aver rispettato la norma che disciplina le modalità di composizione del Collegio Giudicante a Sezioni Unite;
i) violazione dell’art. 103, comma 1, CGS-FIGC da parte della CFA-FIGC, per non aver rispettato il termine perentorio di 30 giorni dal deposito del reclamo per la celebrazione dell’udienza.