L'ASD S.S. Lazio Calcio a 5 ricorre contro FIGC, LND e ASD Pescara
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Luciano Chilelli, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (F.I.G.C.-L.N.D.), la FIGC-LND-Divisione Calcio a 5, nonché contro la A.S.D. Pescara, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, pubblicata, completa di motivazioni, con il C.U. n. 063/CSA del 12 gennaio 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla A.S.D. Pescara, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo, la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al C.U. n. 153 del 3 novembre u.s., che, in adesione al reclamo in prima istanza proposto dalla A.S.D. S.S. Lazio C5, aveva inflitto alla società abruzzese la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara Lazio C5/Pescara dell'8 ottobre u.s., valevole per la Prima Giornata del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5 2016/2017, stante la posizione asseritamente irregolare del calciatore del sodalizio ospite (A.S.D. Pescara) Giovanni Pulvirenti (che sarebbe stato schierato, a detta della società ricorrente, pur gravato da un residuo di squalifica per una giornata).
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata e, per l'effetto, di disporne l'annullamento e/o la riforma, con conseguente irrogazione, a carico della ASD Pescara, della sanzione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-6, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a), del CGS FIGC, così come richiesto ab origine dall'odierna ricorrente e come statuito dal Giudice Sportivo nella pronuncia di primo grado;
- infine, di annullare e/o riformare tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla suddetta decisione impugnata.