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L'ASD Polisportiva Pegaso e il suo Presidente Di Carlo ricorrono contro la FIDAL

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della ASD Polisportiva Pegaso e di Calogero Di Carlo (tesserato FIDAL e Presidente pro tempore della suddetta ASD), contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e la Procura federale della FIDAL avverso la decisione n. 2/2020 della Corte d'Appello Federale della FIDAL, depositata il 17 giugno 2020 e notificata il 22 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo dei ricorrenti, è stata integralmente confermata la decisione n. 4/2020 del Tribunale Federale della FIDAL del 7 gennaio 2020, depositata il 20 gennaio 2020, che aveva condannato il sig. Calogero Di Carlo alla inibizione per 6 mesi e la ASD Polisportiva Pegaso alla ammenda di € 2.000,00.

La vicenda trae origine dai fatti afferenti all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione sportiva di corsa su strada "18° Memorial Podistico Salvo D'Acquisto Gold Edition", svoltasi a Palermo in data 15 settembre 2019, e dal successivo deferimento, a carico dei ricorrenti, da parte della Procura federale della FIDAL, per "la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1, 2, 13, art. 2, commi 1, 3, del Regolamento di Giustizia".                          

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di accogliere il presente ricorso, dichiarando estinto il procedimento disciplinare avviato dalla Procura federale (proc. n. 37/2019), proseguito innanzi al Tribunale federale (proc. n. 41/2019) e deciso dalla CFA con la sentenza n. 2/2020, oggetto della presente impugnazione;

- in subordine, di accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del procedimento svolto innanzi alla Corte d'Appello Federale per omessa comunicazione degli atti procedimentali e, per l'effetto, di annullare la sentenza ivi impugnata, decidendo la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e prosciogliendo gli odierni incolpati dagli addebiti loro ascritti, ritenendo non sussistenti le violazioni contestate;

- in ulteriore subordine, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello Federale, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto cui uniformarsi.

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