Seleziona la tua lingua

Image

L'ASD Gioiatletica A.S.C. San Marcellino ricorre contro la FIDAL

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Gioiatletica A.S.C. San Marcellino contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e nei confronti del Giudice Sportivo della FIDAL, della Corte Sportiva D’Appello della FIDAL e dell’Assindustria Sport Padova, per l’annullamento/riforma della suddetta decisione della Corte d’Appello Federale, un funzione di Corte Sportiva d’Appello della FIDAL del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha rigettato l’impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalità lettone, tesserati presso l’associazione istante, con conseguente “slittamento” della medesima istante dal quinto posto nella classifica provvisoria al centoquarantasettesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, l’accesso alla Finale nazionale di tipo Oro; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso.

 

La ricorrente ASD Gioiatletica chiede al Collegio di Garanzia:

 

-          in via principale, il ripristino della rispettiva graduatoria, secondo quanto previsto dalla classifica provvisoria, con conseguente ripetizione delle fasi finali tenutesi lo scorso 23-24 giugno 2018;

-          in via subordinata, laddove fosse ritenuto impossibile in fatto o in diritto procedere alla ripetizione delle Finali, quantomeno il ripristino della graduatoria secondo quanto previsto dalla classifica provvisoria, anche senza la ripetizione delle Finali, al fine di consentire alla medesima ricorrente di poter usufruire dei risultati maturati nella classifica corretta per qualificarsi nella massima serie agonistica per il successivo Campionato 2019 e di vedersi attribuito il corretto (e maggiore) numero di voti in seno alle assemblee.

 

La società odierna ricorrente chiede, altresì, la trattazione congiunta del presente ricorso con i due ricorsi proposti, in tema analogo, rispettivamente dall’A.S.D Enterprise Sport & Service e dall’A.S.D. Valsugana Trentino, la cui trattazione di merito è stata fissata per entrambi, dinanzi alla Prima Sezione, all’udienza del 19 settembre 2018.

Archivio Attività Istituzionali