L'ASD Eurogymnica Torino ricorre contro la FGI
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eurogymnica Torino nei confronti della Federazione Ginnastica Italiana (FGI) avverso la sentenza n. 2/2021 della Corte Sportiva d'Appello FGI del 14 maggio 2021, depositata in data 17 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della odierna ricorrente, è stata confermata la sentenza n. 1/2021, resa dal Giudice Sportivo FGI in data 31 marzo 2021 e pubblicata in data 2 aprile 2021, che aveva reso inefficaci ex tunc i risultati di gara conseguiti dall’atleta Mariia Sergeeva, partecipante al Campionato di Serie A1 GR con l’ASD Eurogymnica di Torino, nel Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova, svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021, nonché ogni altro effetto correlato sulla Classifica ovvero ogni gara cui la stessa ha partecipato, in assenza di valido tesseramento per la stagione sportiva in corso, e aveva irrogato, a carico della ASD Eurogymnica Torino, l’ammenda pari ad € 600,00, per la violazione degli artt. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con la Circolare del CONI, con regime di responsabilità solidale ex art. 6, comma 3, Regolamento di Giustizia.
La vicenda trae origine dalle questioni afferenti alla legittimità dello status dell’atleta Mariia Sergeeva, partecipante al Campionato di Serie A1 GR con l’ASD Eurogymnica di Torino, in occasione della gara del Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021.
La ricorrente ASD Eurogymnica Torino chiede al Collegio di Garanzia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di gravame dedotti:
- in via principale, di annullare la decisone impugnata, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale (anche essa oggetto di impugnazione) e, per l’effetto, di disporre per l’omologa dei risultati di gara conseguiti dall’Atleta Mariia Sergeeva, partecipante al Campionato di Serie A1 GR con l’ASD Eurogymnica Torino, nel Campionato Nazionale Serie A1 GR-2 Prova svoltasi al Pala Banco di Desio il 6 marzo 2021; tale tipologia di decisione senza rinvio, si fonda in ragione dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e per i motivi di diritto tutti spiegati;
- In via subordinata, di annullare la decisione impugnata, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale FGI (anche essa oggetto di impugnazione), rimettendo la fattispecie alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito.