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L'11 marzo sessione a Sezioni Unite con 5 udienze

Collegio di Garanzia

La prossima sessione di udienze a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, presieduta dal Presidente Frattini, si terrà in data 11 marzo, a partire dalle ore 12.30.

 

Di seguito, il relativo calendario di udienza:

 

1) ricorso presentato, in data 11 febbraio 2019, dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA) contro Claudio Gavillucci e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché dei sigg. Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michele Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua e Luca Pairetto, per l'annullamento, previa sospensiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 54, comma 3, CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sez. Unite, di cui al C.U. n. 067/CFA (2018/2019), in data 23 gennaio 2019, quanto al dispositivo, e al C.U. n. 071/CFA (2018/2019), in data 1 febbraio 2019, quanto alle motivazioni, con cui la predetta Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Gavillucci, ha annullato, in parte qua, il Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 AIA, nella sola parte in cui ha comunicato la dismissione del sig. Gavillucci Claudio dalla CAN A deliberata in pari data dal Comitato Nazionale e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento con il quale l'AIA ha disposto la predetta dismissione, e per ogni conseguente provvedimento per la decisione nel merito senza rinvio della presente controversia, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, con rigetto delle domande tutte proposte dal sig. Claudio Gavillucci avverso la delibera del Comitato Nazionale AIA di cui al C.U. n. 1 del 30 giugno 2018 e gli atti ad essa prodromici, presupposti e preliminari ovvero, in via subordinata, con rinvio del presente giudizio alla Corte Federale d'Appello;

Il Presidente Frattini, in data odierna, con proprio decreto, ha accolto l’istanza cautelare invocata e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della decisione impugnata fino alla data della camera di consiglio per la decisione collegiale sulla istanza cautelare con l’abbinamento al merito che si terrà, per l’appunto, il prossimo 11 marzo.

 

2)  ricorso presentato, in data 28 dicembre 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) (notificato anche alle società Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Calcio Catania S.p.A.) per l'annullamento della decisione della CFA FIGC n. 40/CFA, con motivazioni pubblicate con C.U. n. 54/CFA del 29 novembre 2018, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale, considerata la vigenza, all'epoca dei fatti, del D.L. n. 115/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla stessa società Pro Vercelli per l'annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC di cui ai CC.UU. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 e della LNPB di cui al C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione;

 

3) ricorso presentato, il 31 dicembre 2018, da parte dell'Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ed il C.R. FISI Alto Adige, nonché nei confronti del Presidente dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig.ra Gabriella Paruzzi, e del Segretario dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig. Massimiliano Pedrazza, per l'annullamento e la riforma della decisione della Corte di Appello presso la FISI n. 032/2018, comunicata a mezzo PEC da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia in data 30 novembre 2018 e pubblicata in pari data, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall'odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale (n. 18/2018 del 3 ottobre 2018) ed avente ad oggetto l'impugnazione dell' "Atto di annullamento parziale ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige", sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISI Alto Adige, datato 5 luglio 2018 e reso conoscibile il 6 luglio 2018, con cui era stato annullato, in autotutela, il suddetto verbale dell'assemblea elettiva del 10 giugno 2018, nella parte in cui il Presidente dell'Assemblea affermava l'impossibilità di eleggere un candidato e, per l'effetto, invitava il Comitato ad indire una nuova assemblea;

 

4) il ricorso presentato, l'11 gennaio 2019, dalla società Juventus Football Club S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l’impugnazione e la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI (TNAS), nel procedimento R.G. n. 1930/2011 TNAS, tra la Juventus Football Club S.p.A., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., sottoscritto e depositato in data 15 novembre 2011, prot. n. 2621, con istanza di arbitrato presentata in data 10 agosto 2011, in cui il TNAS si era dichiarato incompetente a decidere in merito al provvedimento di revoca - assunto in data 26 luglio 2006 dal Commissario Straordinario FIGC Guido Rossi per motivi disciplinari - del titolo di Campione d'Italia alla Juventus per il Campionato di calcio di Serie A, s.s. 2005-2006, con corredata assegnazione alla società Internazionale di Milano;

 

5) ricorso presentato congiuntamente, il 6 febbraio 2019, dalle società Viterbese Castrense, Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l., nei confronti delle società Urbs Reggina 1914 s.r.l., Matera Calcio s.r.l. e Pro Piacenza 1919 s.r.l., con notifiche anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Italiana Calcio Professionistico e alle società U.S. Città di Palermo S.p.a., U.S. Lecce S.p.a., Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l., Siracusa Calcio S.r.l. e S.S. Teramo Cacio S.r.l., per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 062/CFA del 7 gennaio 2019, nella parte in cui la Corte ha riqualificato “i reclami di AS Viterbese Castrense s.r.l. e di Rimini Football Club s.r.l. interventi adesivi al reclamo della FIGC" e nella parte in cui "ha concesso il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul CU, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell'importo di Euro 350.000,00 secondo le modalità previste dei C.U. nn. 49 e 50 del 24.05.2018, ferme in caso di inadempimento le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018, nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.

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