Inammissibile il ricorso della Viola Reggio Calabria 1966 contro la FIP
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza presieduta dal prof. Mario Sanino, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 14 giugno 2019, dalla società Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d. - in liquidazione - contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP, pubblicata e notificata con C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019, che ha dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla ricorrente avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo FIP, adottata con C.U. 1554 del 3 maggio 2019, GSN n. 228, con la quale è stata disposta l’omologazione della gara del 28 aprile u.s. tra Amatori Pallacanestro Pescara e Viola Reggio Calabria con il risultato di 20-0 e l’omologazione della gara del 1 maggio u.s. tra Viola Reggio Calabria e Amatori Pallacanestro Pescara con il risultato di 0-20, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b), del Regolamento Esecutivo Gare; l’esclusione della Viola Reggio Calabria dal Campionato di Serie B Maschile e il passaggio del turno successivo alla fase play off della società Amatori Pallacanestro Pescara, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIP; infine, la sanzione della perdita del titolo sportivo e l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 12.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del RG FIP, e dello svincolo degli atleti di categoria senior nazionale, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Esecutivo di Giustizia. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.