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In parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Vigor Lamezia, Torres e Forlì, respinto quello dell'Aquila. Teramo e Savona rinviate al Giudice di Appello per i punti di penalizzazione

Il Collegio di Garanzia, all’esito della Sessione di Udienze tenutasi in data odierna, ha assunto i seguenti provvedimenti:

 

-          ha accolto i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione e ha rinviato al Giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti (i 6 punti di penalizzazione), traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione. Spese compensate;

 

-          ha dichiarato inammissibile il ricorso della società Forlì ed ha compensato le  spese del relativo giudizio;

 

-          ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite;

 

-          ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi della società Vigor Lamezia e di Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia e Ninni Corda. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite,

 

-          ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi presentati dalla società Torres e da Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite,

 

-          ha, infine, respinto il ricorso dell’Aquila ed ha compensato le spese del giudizio.

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